F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’U.S. S. MARIA A MONTE 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BERGAMO ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana -Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)
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9 - APPELLO DELL’U.S. S. MARIA A MONTE 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BERGAMO ENRICO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana -Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con la delibera di cui in epigrafe, ha respinto l’appello presentato dall’U.S. Santa Maria a Monte contro la decisione assunta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 26 dell’11 gennaio 2001), in merito ad un episodio intervenuto nella gara S. Maria a Monte/Intercomunale Collesalvetti del 17.1.2001, confermando la sanzione della squalifica fino all’11.1.2002 inflitta al calciatore Enrico Bergamo. L’appello presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale dalla U.S. S. Maria a Monte, avverso la delibera della Commissione Disciplinare, è inammissibile ai sensi dell’art. 35 comma 4, lettera d/d1, C.G.S.; la squalifica inflitta al calciatore Enrico Bergamo, infatti, è inferiore alla durata di 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. S. Maria a Monte 1922 di Santa Maria a Monte (Pistoia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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