F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 12 12 – APPELLO DELL’U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCALEA 1912/PELLARO CALCIO 1921 DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 12 12 - APPELLO DELL’U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCALEA 1912/PELLARO CALCIO 1921 DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001) La U.S. Scalea proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Scalea/Pellaro disputata il 28 gennaio 2001 e terminata con il risultato di 1-1, deducendo che a detta gara il F.C. Pellaro Calcio 1921 aveva fatto partecipare il calciatore Vita Antonino in posizione irregolare. Il calciatore, deduceva la reclamante, non aveva ancora compiuto 16 anni alla data del 1° gennaio 2000, essendo nato il 6 settembre 1984 e, pertanto, non poteva partecipare alla gara in questione se non munito dell’autorizzazione prevista dall’art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La reclamante chiedeva, pertanto, che le venisse accordata la vittoria a tavolino per la gara in questione. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo sul rilievo che la disposizione regolamentare invocata dalla U.S. Scalea richiedeva l’autorizzazione unicamente per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, mentre il calciatore Vita aveva compiuto i 16 anni alla data della disputa della gara (Comunicato Ufficiale n. 94 del 20 marzo 2001). Propone appello la U.S. Scalea deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare con la stessa tesi già propugnata in primo grado. L’appello va respinto risultando esatta l’interpretazione seguita dalla Commissione Disciplinare relativa all’art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Deve solo precisarsi che, in base a tale disposizione, il calciatore può prendere parte all’attività agonistica organizzata dalle Leghe senza alcuna autorizzazione appena compiuto il 16° anno di età e non se abbia raggiunto tale età al 1° gennaio dell’anno in corso come sostiene l’appellante. Il calciatore Vita, nato il 6 settembre 1984 aveva quindi titolo a partecipare alla gara di cui trattasi. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Scalea 1912 di Scalea (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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