F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/SERRALTA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/SERRALTA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 29 dell’1 febbraio 2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, avendo accertato, su reclamo di parte, che nel corso della gara Piane di Montegiorgio/Serralta, disputata il 28.1.2001 per il Campionato di 2ª Categoria, la Pol. Serralta aveva operato quattro sostituzioni, anziché le tre al massimo consentite, applicava ai danni della medesima la punizione sportiva della perdita della gara. Su reclamo della detta società, la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 32 del 22 febbraio 2001, ripristinava il risultato acquisito sul campo, osservando che dal rapporto arbitrale emergeva essere avvenuta una sostituzione fra due calciatori entrambi titolari il che escludeva che fossero state effettuate le quattro indicate dall’U.S. Piane di Montegiorgio, anche se l’arbitro aveva confermato tale evento. Si appella ora a questa Commissione la società suddetta, evidenziando che dagli atti ufficiali emergeva comunque che quattro erano state le sostituzioni, in violazione della normativa di riferimento; e quindi chiedeva l’annullamento della delibera impugnata. L’appello è fondato. È vero che dal rapporto dell’Arbitro emerge che la Pol. Serralta avrebbe effettuato, fra l’altro, l’impossibile sostituzione fra i calciatori Fioriti e Genga, entrambi titolari e scesi in campo sin dall’inizio; ma deve ritenersi che si sia trattato di una indicazione materialmente errata, in quanto il Direttore di gara, pur ammettendo di non ricordare bene i fatti, ha confermato che le sostituzioni erano state comunque quattro e quindi che si era realmente verificata la violazione denunciata coll’iniziale reclamo. Ne consegue che la delibera appellata va annullata, confermandosi la decisione del Giudice Sportivo e quindi l’applicazione dell’art. 7 C.G.S. in danno della Pol. Serralta. Deve restituirsi la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U. S. Piane di Montegiorgio di Montegiorgio (Ascoli Piceno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Pol. Serralta la punizione sportiva di perdita per 2-0 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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