F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. VANCHIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MALANGHEROSAN MAURIZIO/VANCHIGLIA DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 34 dell’8.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’U.S. VANCHIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MALANGHEROSAN MAURIZIO/VANCHIGLIA DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 34 dell’8.3.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 34 dell’8 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta accoglieva il reclamo proposto dall’A.P. Malanghero S. Maurizio relativo alla gara Malanghero S. Maurizio/Vanchiglia, disputata il 4.2.2001 per il Campionato di 1ª Categoria, applicando ai danni dell’U.S. Vanchiglia la punizione sportiva della perdita della gara. Osservava la Commissione Disciplinare che alla medesima aveva partecipato un calciatore non identificato, portante la maglia n. 17 (e come tale ammonito dall’arbitro, ciò che escludeva la fondatezza della tesi difensiva, essersi cioè trattato di mero errore, in quanto sulla distinta tale calciatore, peraltro regolarmente identificato prima dell’inizio, avrebbe dovuto essere individuato col n. 16) e quindi non titolato a prendervi parte. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l’U.S. Vanchiglia, la quale ribadiva che il calciatore in questione era stato regolarmente identificato dal Direttore di gara e che solo per errore materiale recava sulla distinta il n. 16, anziché il n. 17, effettivamente rivestito; il suo ingresso in campo era avvenuto sul risultato di 3 a 0 in suo favore, a pochi minuti dalla fine e pertanto in nessun caso si sarebbe avuta la necessità di schierare un calciatore che non fosse in posizione regolare. Era quindi chiesto l’annullamento della decisione impugnata. L’appello è fondato. Effettivamente nell’elenco della società appellante, consegnato all’Arbitro prima della gara, non figura alcun calciatore corrispondente al n. 17; è pacifico, invece, che l’Arbitro abbia ammonito un calciatore identificato mediante tale numero di maglia, dichiarando poi di non poterlo individuare nominativamente, proprio perché tale numero mancava nella distinta. Ma da ciò non può automaticamente trarsi la conclusione cui la società reclamante si era richiamata e che la delibera della Commissione Disciplinare ha fatto propria: la tesi difensiva del mero errore di trascrizione, per cui il calciatore Marco Cuomo, indicato nell’elenco col n. 16 indossava invece la maglia n. 17, si concilia col dato certo della regolare identificazione di tutti i calciatori prima dell’inizio da parte dell’Arbitro, e con quello logico della inutilità dell’impiego (a partire dal 33° minuto della ripresa e sul punteggio di 3 a 0 in favore dell’U.S. Vanchiglia) di un calciatore che non fosse identificato e quindi in posizione irregolare. Appare dunque corretto salvaguardare il risultato acquisito sul campo. Conseguentemente deve accogliersi l’appello e annullarsi la decisione impugnata, col ripristino del suddetto punteggio in favore dell’appellante; va restituita la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Vanchiglia di Torino, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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