F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’U.S. MONTESCUDAIO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FENZI MASSIMO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’U.S. MONTESCUDAIO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FENZI MASSIMO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001) All’esito della gara Montescudaio/Sanromanese, disputata il 4.2.2001 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 3 a 1, e della gara Montescudaio/S. Miniato, disputata il 18.2.2001 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 3 a 0, la U.S. Romanese e la A.C. San Miniato proponevano rituali reclami, adducendo che nelle rispettive occasioni, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciaatore Fenzi Massimo, in posizione irregolare, chiedendo che fosse irrogata alla U.S. Montescudaio la sanzione sportiva della perdita delle rispettive gare con il punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare competente, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 15 marzo 2001, accoglieva i riuniti reclami, infliggendo alla U.S. Montescudaio la punizione sportiva della perdita delle due gare con il punteggio di 0-2, l’ammenda alla società di L. 400.000, l’inibizione fino al 9.5.2001 al dirigente accompagnatore Picchi Omar, nonché, al calciatore Fenzi la squalifica per ulteriori due giornate. Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Montescudaio asserendo che la stessa U.S. Montescudaio non ha mai avuto la consapevolezza di tesserare un giocatore squalificato, né tantomeno il calciatore Fenzi Massimo ha mai avuto cognizione di essere stato squalificato; che la squalifica inflitta in occasione di gare di Coppa Italia doveva essere scontata nella medesima competizione e che le ulteriori sanzioni disciplinari sono immotivate. La U.S. Montescudaio, pertanto, chiede riformare la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare annullando le sanzioni ivi contenute o, in subordine, riducendone l’entità. L’appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Occorre, preliminarmente, osservare che, per l’ammenda irrogata alla società, la squalifica del calciatore e l’inibizione del dirigente, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. d), C.G.S., per il quale è ammesso reclamo alla Commissione d’Appello Federale per giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, solo in casi predeterminati e, quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti, solo per quelle che vadano oltre i dodici mesi. La squalifica inflitta dalla Commissione disciplinare al calciatore Fenzi e l’inibizione al dirigente Picchi non superano i dodici mesi. Quanto alla conoscenza della squalifica inflitta al Fenzi, la questione deve essere esaminata alla luce del comma 11 dell’art. 12 C.G.S. prevede, che: “Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”. Nella specie il calciatore è stato squalificato con provvedimento pubblicato il 21.9.2000 (Com. Uff. n. 9). La previsione contenuta art. 7, comma 5, C.G.S. per il quale “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;...”, si applica al caso di specie in quanto, per l’art. 12 comma 6, qualora un calciatore cambi società senza aver scontato le squalifiche irrogategli nell’annata in cui sono irrogate, le stesse sanzioni devono essere scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. Nel merito, le sanzioni irrogate appaiono congrue. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra proposto dalla U.S. Montescudaio di Montescudaio (Pisa) così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell’ammenda di L. 400.000 alla società e dell’inibizione fino al 9.5.2001 al Sig. Picchi Omar; lo respinge per la parte inerente la punizione sportiva di perdita per 0-2 delle gare Montescudaio/ Sanromanese del 4.2.2001 e Montescudaio/S. Miniato del 18.2.2001;- ordina incamerarsi la tassa versata.
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