F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 9 9 – APPELLO DEL CLUB NAPOLI A. MONTUORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MORRONE/CLUB NAPOLI A. MONTUORO DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 9 9 - APPELLO DEL CLUB NAPOLI A. MONTUORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MORRONE/CLUB NAPOLI A. MONTUORO DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 64 del 15 marzo 2001, rigettava il reclamo proposto dal Club Napoli A. Montuoro avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara Club Napoli A. Montuoro/Castelmorrone del 4.2.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria, aveva inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di lire 250.000, per la partecipazione ad una rissa dei propri tesserati che determinava l’Arbitro a sospendere anticipatamente l’incontro. Contro tale decisione propone appello la Società Club Napoli A. Montuoro, deducendo che non erano venute meno le condizioni per la prosecuzione della gara e che non vi era stata alcuna rissa tra i calciatori in campo, ma solo un diverbio tra un calciatore della squadra locale e il pubblico. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione per errore tecnico dell’Arbitro o in subordine la commutazione della sanzione in quella prevista dall’art. 8, 1° comma, C.G.S.. L’appello è infondato e va rigettato. Risulta dal referto arbitrale che durante il primo tempo dell’incontro in oggetto scoppiava una rissa in campo che vedeva coinvolti numerosi calciatori di entrambe le squadre, mentre i sostenitori della società reclamante tentavano di entrare nel terreno di gioco scavalcando le recinzioni. La gravità dei fatti, che ha giustificato la sospensione dell’incontro da parte del Direttore di gara, trova conferma nel rapporto del Commissario di campo, il quale ha testualmente riferito: “La tensione era già alta e aumentava tra i calciatori in campo, con diverbi, minacce, ingiurie, spintoni ed inizi di rissa tra gli stessi”. Dalle risultanze degli atti ufficiali, alle quali è attribuita la natura di fonte di prova privilegiata, deriva pertanto la responsabilità della società appellante per i fatti posti in essere dai suoi tesserati e sostenitori che hanno impedito la regolare effettuazione della gara. La punizione inflitta ai sensi dell’art. 7 n. 2 C.G.S. è consequenziale alla responsabilità per la sospensione della gara, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Club Napoli A. Montuoro di Maddaloni (Caserta) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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