F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 11 11 – APPELLO DELLA U.S. PERTICHESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMITENSE/PERTICHESE DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 21.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 11 11 - APPELLO DELLA U.S. PERTICHESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMITENSE/PERTICHESE DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 21.3.2001) All’esito della gara Comitense/Pertichese, disputata il 25 febbraio 2001 nell’ambito del Campionato di 3ª Categoria del Comitato Regionale Veneto, terminata con il punteggio di 1 a 0, l’U.S. Pertichese proponeva rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Olia Desiderio, in posizione irregolare perché squalificato. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 21 marzo 2001, respingeva il reclamo per vizio di forma per non aver prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia del reclamo alla Società controparte. Avverso tale decisione ha proposto appello l’U.S. Pertichese, opponendo che la suddetta Commissione aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria richiesta di aggiudicazione “a tavolino” della gara. Il gravame è fondato. Il reclamante ha, infatti, prodotto le ricevute delle raccomandate a suo tempo inviate. Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla U.S. Pertichese di San Giorgio delle Pertiche (Padova), annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto del reclamo 26.2.2001 dell’U.S. Pertichese, con rinvio alla Commissione Disciplinare stessa per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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