F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI IN MERITO ALLA GARA CICALESE/CORTALE 91 DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 dell’8.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI IN MERITO ALLA GARA CICALESE/CORTALE 91 DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 dell’8.5.2001) L’A.S. Cicalese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Cicalese/Cortale, disputata per il Campionato di 2ª Categoria, il 18.3.2001 e terminata con il risultato di 0-1 per la squadra ospite. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Pellegrino Giuseppe in posizione irregolare perché colpito da squalifica. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 dell’8 maggio 2001, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. L’A.S. Cicalese appella tale decisione deducendone la erroneità in quanto il termine per l’impugnativa decorreva dal 5.4.2001, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 50 che riportava la squalifica irrogata al predetto calciatore. L’appello è infondato. Osserva la C.A.F. che la decisione appellata è corretta. I reclami avverso la regolarità delle gare sono impugnabili ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare (o al Giudice di 2° Grado), nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara. Il termine di quindici giorni decorreva, quindi, nella specie dal 18.3.2001 e non da quando l’appellante ha avuto notizia della squalifica che aveva colpito il calciatore Pellegrino. L’appello, pertanto, va respinto e la tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Cicalese di Cicala (Catanzaro) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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