F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 7 7 – APPELLO DELLA POL. GIOVENTÙ MARUGGIO AVVERSO DECISIONI IN MERITO ALLA GARA MILAN CLUB CELLINO/GIOVENTÙ MARUGGIO DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 40 del 10.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 7 7 - APPELLO DELLA POL. GIOVENTÙ MARUGGIO AVVERSO DECISIONI IN MERITO ALLA GARA MILAN CLUB CELLINO/GIOVENTÙ MARUGGIO DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 10.5.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 10 maggio 2001, respingeva il reclamo proposto dalla Polisportiva Gioventù Maruggio avverso il risultato della gara Milan Club Cellino San Marco/Pol. Gioventù Maruggio del 25.3.2001, con la conferma del risultato acquisito sul campo. Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Gioventù Maruggio, deducendo che alla gara in oggetto il Milan Club Cellino aveva schierato con il n. 18 una persona non tesserata al posto del giocatore Bagordo - circostanza dichiarata dallo stesso Bagordo in un atto di notorietà prodotto in primo grado e confermato avanti alla Commissione Disciplinare - e chiedendo l’annullamento della decisione stessa con l’irrogazione nei confronti del Milan Club Cellino San Marco della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. L’appello è infondato. Il Direttore di gara, nel supplemento di referto richiestogli dalla Commissione Disciplinare, riferisce di aver controllato, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara alla presenza di due dirigenti del Maruggio, l’identità del giocatore che indossava la maglia n. 18, accertando che si trattava in effetti di Bagordo Francesco, nato il 22.11.1981, già identificato negli spogliatoi prima della partita. L’arbitro ha poi concluso il supplemento di referto affermando con sicurezza che il calciatore identificato per Bagordo Francesco è quello che ha partecipato effettivamente alla gara in questione. Di fronte a queste precise, univoche e non contraddittorie risultanze del supplemento di referto arbitrale, non possono trovare ingresso le acquisizioni di parte e le dichiarazioni rese dal giocatore Bagordo, in quanto, ai fini del decidere, come correttamente rilevato dal primo giudice, hanno validità ed efficacia unicamente le risultanze degli atti ufficiali, ai sensi dell’art. 25 C.G.S.. L’accertamento dei fatti portati al vaglio della giustizia sportiva deve avvenire infatti esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali, i quali hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetto - l’arbitro - che non ha alcun interesse ad alterare o a modificare la realtà. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Gioventù Maruggio di Maruggio (Taranto) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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