F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’U.S. ATLETICO TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TROINA/ISTITUTO SICILIA NOVA DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 26.4.2001 e 49 del 4.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’U.S. ATLETICO TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TROINA/ISTITUTO SICILIA NOVA DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 26.4.2001 e 49 del 4.5.2001) L’U.S. Atletico Troina ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 aprile 2001, relativa alla posizione irregolare del calciatore Calaciura Carlo. Successivamente, a seguito di pubblicazione di una “errata corrige” nel C.U. n. 49 del 3 maggio 2001, ha comunicato la propria disponibilità a ritirare il ricorso stesso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso deve essere dechiarato inammissibile per rinuncia. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Atletico Troina di Troina (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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