F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.G.C. UNION ALTAVILLA TAVERNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 12 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, DELL’AMMENDA DI L. 300.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BOSCHETTI UMBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 46 del 9.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.G.C. UNION ALTAVILLA TAVERNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 12 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, DELL’AMMENDA DI L. 300.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BOSCHETTI UMBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2001) A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto, la Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n. 46 del 9 marzo 2001 infliggeva alla soc. Union Altavilla Tavernelle la penalizzazione di dodici punti in classifica (oltre a minori sanzioni, non appellabili), in relazione all’impiego in gare di campionato del calciatore Umberto Boschetti, il cui tesseramento - ottenuto mediante comunicazione di una data di nascita diversa da quella reale - era stato in precedenza revocato per inidoneità all’attività agonistica. Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d’Appello la soc. Union Altavilla Tavernelle, sostenendo che si era trattato di semplice errore materiale, non rivolto a nascondere la impossibilità di tesserare il Boschetti con le sue vere generalità. L’appello è infondato. Riesce arduo credere ad un semplice errore materiale, laddove il tesseramento del Boschetti, ottenuto una prima volta con la comunicazione della sua vera data di nascita, quindi revocato per accertata inidoneità del medesimo e riottenuto - senza che niente fosse mutato nelle condizioni fisiche del soggetto - sulla base di una diversa generalità, testimonia l’intento fraudolento della società interessata e del calciatore, le cui rispettive sanzioni non possono quindi essere modificate. L’appello va rigettato e la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.G.C. Union Altavilla Tavernelle di Altavilla (Vicenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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