F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’U.S. STREVI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STREVI/MASIESE FUBINE DEL 24.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 44 del 3.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 6 6 - APPELLO DELL’U.S. STREVI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STREVI/MASIESE FUBINE DEL 24.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 44 del 3.5.2001) L’U.S. Strevi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta pubblicata sul C.U. n. 44 del 3 maggio 2001, con la quale è stata comminata alla stessa reclamante la sanzione della perdita per 0-2 della gara Strevi/Masiese Fubine del 23.3.2001. Il reclamo risulta spedito in data 17.5.2001 e quindi fuori del termine previsto dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla data di pubblicazione sul C.U. del Comitato Regionale riportante la decisione impugnata); conseguentemente non può che essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Strevi di Acqui Terme (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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