F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 8 8 – APPELLO DEL G.S. ALBATROS R.I. MONTE MARIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTAVIA/ALBATROS R.I. DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 8 8 - APPELLO DEL G.S. ALBATROS R.I. MONTE MARIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTAVIA/ALBATROS R.I. DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001) Con reclamo inoltrato alla competente Commissione Disciplinare, l’A.S. Ottavia contestava la posizione irregolare del calciatore Radi Alessandro dell’Albatros R.I., partecipante alla gara in epigrafe. La reclamante sosteneva che il calciatore sarebbe stato trasferito il 13.11.2000 dalla stessa reclamante alla A.S. Nuova Olimpica, dove sarebbe ancora tesserato non essendo stato inserito nella lista di svincolo suppletiva. L’Albatros R.I. faceva pervenire proprie controdeduzioni nelle quali si sosteneva che il calciatore sarebbe stato trasferito a titolo temporaneo lo stesso 13.11.2000 dalla Nuova Olimpica all’Albatros R.I. e che, per un blocco contenuto nel programma informatico della Federazione, tale tesseramento non sarebbe stato recepito in quanto avrebbe avuto la stessa data di decorrenza, operazione che il programma non consentiva. La Commissione Disciplinare riteneva il reclamo fondato e meritevole di accoglimento in quanto, a mente dell’art. 39 n. 5 ultimo comma delle N.O.I.F., l’utilizzazione del calciatore trasferito è ammessa per la società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento. Un calciatore trasferito, quindi, non può essere utilizzato dalla cessionaria lo stesso giorno del deposito dell’accordo di trasferimento e, conseguentemente, non può essere nello stesso giorno trasferito, essendo evidente che non potrebbe, nella stessa giornata, un calciatore essere tesserato contemporaneamente con due società poiché incorrerebbe in un doppio tesseramento. Il tesseramento per l’Albatros R.I. doveva, pertanto, considerarsi nullo ad ogni effetto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare deliberava di accogliere il reclamo comminando al G.S. Albatros R.I. la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 2 a 0; di inibire il dirigente accompagnatore del G.S. Albatros R.I., Petrangeli Marcello, fino al 21.5.2001; di squalificare il calciatore Radi Alessandro (Albatros R.I.) per una giornata effettiva di gara; di comminare al G.S. Albatros R.I. l’ammenda di L. 200.000. Contro tale ultima decisione ricorre a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Albatros R.I. Monte Mario chiedendone l’annullamento ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. La ricorrente sostiene che il tesseramento del calciatore Alessandro Radi è regolare per le seguenti motivazioni: 1) il tesseramento si è sostanziato attraverso il trasferimento a “titolo definitivo” dalla S.S. Ottavia alla A.S. Nuova Olimpica e successivamente trasferito dalla Nuova Olimpica all’Albatros R.I. Monte Mario a “titolo temporaneo”, così come stabilito dall’articolo 100 comma 2 delle N.O.I.F.; 2) considerando che tali operazioni sono avvenute nell’ambito della stessa giornata che il programma informatico della F.I.G.C., che gestisce i tesseramenti del calciatori, essendo stato progettato antecedentemente alla normativa di cui al punto 1) non prevede la possibilità di inserire materialmente nello stesso giorno un trasferimento “definitivo” e poi un altro “temporaneo” relativo allo stesso calciatore. Pertanto il Comitato Regionale Lazio non ha potuto procedere alla legittima richiesta di tesseramento del calciatore in questione; 3) la Commissione Disciplinare ha ingiustamente accolto il reclamo della S.S. Ottavia fondando il contenuto della propria delibera su quanto stabilito dall’articolo 39 n. 5 ultimo comma delle N.O.I.F.: l’articolo 39 comma 5 delle N.O.I.F. stabilisce che un calciatore può essere utilizzato dalla società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento. È evidente che tale articolo non vieta assolutamente il passaggio, in uno stesso periodo, di un calciatore da una società all’altra prima a titolo definitivo e poi a titolo temporaneo. Semmai (questa è norma comune a tutti i “tesseramenti”), l’articolo 39 stabilisce solamente che il calciatore trasferito può essere utilizzato dalla società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento stesso; 4) non può essere in ogni caso “doppio trasferimento” in quanto il calciatore è stato regolarmente trasferito, con il proprio assenso e con quello delle due società interessate Ottavia e Nuova Olimpica, da una società all’altra così come attestato dagli appositi moduli federali regolarmente depositati presso il Comitato Regionale Lazio. Nel caso di specie, dunque, il trasferimento a “titolo definitivo” dalla S.S. Ottavia alla A.S. Nuova Olimpica ed il successivo trasferimento dalla A.S. Nuova Olimpica al G.S. Albatros R.I. Monte Mario a “titolo temporaneo”, a norma dell’articolo 100 comma 2 delle N.O.I.F., hanno avuto luogo il 13 novembre 2000 e, quest’ultimo, non sarebbe stato recepito nel sistema informatico federale per un errore materiale non imputabile alla ricorrente, mentre la gara in epigrafe è stata disputata il giorno 11 marzo 2001, ben oltre il limite temporale previsto dall’art. 39, comma 5, delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal G.S. Albatros R.I. Monte Mario di Roma, annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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