F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 10 10 – APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI/ALTAVILLA SILENTINA DEL 13.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 87 del 25.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 10 10 - APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI/ALTAVILLA SILENTINA DEL 13.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 25.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Angri/Altavilla Silentina disputatasi il 13.5.2001 nell’ambito del Campionato di Promozione, letti gli atti ufficiali, nonché il reclamo proposto dalla società Altavilla Silentina, rilevava che: al 23° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Russo Fabio della società Angri, resosi colpevole di condotta violenta nei confronti di un avversario; prima della notifica dell’espulsione, lo stesso colpiva con un forte schiaffo in pieno viso un altro calciatore ospite e prima di lasciare il terreno di gioco lo colpiva di nuovo con un violento pugno al viso. Per effetto di questo colpo il calciatore aggredito crollava al suolo privo di sensi; gli stessi sanitari resisi conto della gravità, sollecitavano l’intervento dell’ambulanza presente sul campo. Contemporaneamente venivano espulsi Rispoli Cosimo dell’Angri, perché colpiva con due schiaffi il calciatore Franco Fabio dell’Altavilla Silentina il quale reagiva con uno sputo. Nel frattempo, molti tifosi dell’Angri tentavano di scavalcare la rete di recinzione, tre di questi riuscivano a raggiungere il terreno di gioco ed avvicinatisi ai calciatori ospiti li minacciavano; a questo punto, approfittando della confusione generale e dell’invasione dei tifosi, il calciatore Criscuolo Alessandro dell’Angri colpiva con schiaffi un avversario; anche il calciatore Battipaglia Domenico, sempre dell’Angri, tentava di colpire un avversario non riuscendovi perché trattenuto da alcuni suoi compagni, lo stesso lo ingiuriava e minacciava e successivamente ingiuriava anche l’arbitro. Interveniva il dirigente dell’Angri, Sig. Cuomo Gaetano, il quale invitava il Battipaglia a tentare un’aggressione e minacciava gravemente la terna arbitrale. Dopo circa 10’ dal momento dell’interruzione, non essendo presente la forza pubblica, ed aumentando la pressione dei sostenitori locali i quali, aggrappati alla rete di recinzione, si accingevano ad entrare sul terreno di gioco, l’arbitro, ritenendo che la situazione creatasi era diventata drammatica ed oltremodo pericolosa per l’incolumità della terna stessa nonché dei calciatori della società ospitata decideva di non notificare l’espulsione nei confronti dei calciatori Criscuolo e Battipaglia e l’allontanamento del Sig. Cuomo e, pertanto, continuava la gara semplicemente pro-forma. Per tali motivi in applicazione dell’art. 7 C.G.S., il Giudice Sportivo deliberava, tra l’altro, di infliggere alla società Angri la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché l’ammenda di L. 1.500.000 (Com. Uff. n. 84 del 17 maggio 2001). Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.S. Angri, chiedendo la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, confermando il risultato conseguito sul campo o, in subordine, la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 87 del 25 maggio 2001, rilevava che il referto arbitrale, puntualmente sorretto e confortato dai rapporti dei due Commissari di campo, aveva riportato, specialmente nell’allegato, fatti e circostanze, con assoluta precisione, che rappresentavano in maniera inconfutabile la sussistenza di una condizione di altissima tensione. Il clima sicuramente esacerbato da precedenti rapporti non era stato mitigato dai dirigenti della squadra locale che, anzi, attraverso numerosi interventi e ingerenze dell’accompagnatore, avevano sicuramente contribuito a sollecitare iniziative dei calciatori non propriamente rispettose del Codice e della lealtà sportiva. In quell’ambiente, appariva fondato e comprensibile il convincimento del giudice di gara che, anche in assenza della forza pubblica, aveva ritenuto esporre a rischio l’incolumità fisica propria e quella dei partecipanti alla gara, anzi, opportuna e diligente veniva considerata la deliberazione di proseguire la gara solo pro-forma. Sulla base di tali presupposti considerava decisamente congrua ed adeguata la determinazione del Giudice Sportivo. La Commissione, conseguentemente, deliberava di rigettare il reclamo avanzato dalla A.S. Angri e di confermare in ogni sua parte la decisione del Giudice Sportivo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la A.S. Angri chiedendo nuovamente la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, confermando il risultato conseguito sul campo e, in subordine, la ripetizione della gara. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. L’art. 64 delle N.O.I.F. prevede, infatti, al numero 2) che l’arbitro abbia il potere discrezionale di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardialinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio...”. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, che hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, testimoniano di tale percezione arbitrale nel caso di specie. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara ed appare evidente che, conseguentemente, l’arbitro non ha potuto espletare le attività la cui mancata realizzazione gli è stata contestata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Angri di Angri (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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