F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 15 15 – APPELLO DELL’A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/ ROCCELLA DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 21.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 15 15 - APPELLO DELL’A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/ ROCCELLA DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 21.5.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 102 del 21 maggio 2001, in relazione alla gara Serrese/Roccella del 21.4.2001, rigettava il reclamo proposto dalla Società Serrese avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla stessa Società la perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo utilizzato quattro calciatori nati dopo il 1° gennaio 1970, in violazione a quanto disposto, circa i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare in relazione all’età, dal C.U. n. 3 del 6 luglio 2000. Avverso questa decisione propone appello la A.C. Serrese, deducendo la sua buona fede e chiedendo l’annullamento della punizione sportiva inflittale. Il reclamo è infondato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita in oggetto, la squadra di casa ha schierato in campo, sin dall’inizio, tre calciatori nati prima del 1° gennaio 1970 e, al 44° del 2° tempo ha fatto entrare in campo il calciatore Adamo Natale nato il 16.2.1967, in violazione della normativa pubblicata sul C.U. n. 3 del 6 luglio 2000 del Comitato Regionale Calabria e valevole per la stagione sportiva 2000/2001. È questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente, pertanto, aveva l’obbligo di impiegare non più di tre calciatori nati prima del 1970, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con quattro giocatori rientranti in tale fascia di età soltanto per pochi minuti, così come non assume alcuna valenza la dedotta buona fede. L’inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 7, comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell’art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Serrese di Serra San Bruno (Vibo Valentia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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