F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 10 10 – APPELLO DELLA POL. VIRTUS VILLAURBANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLAI/VIRTUS VILLAURBANA DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 41 del 3.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 10 10 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS VILLAURBANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLAI/VIRTUS VILLAURBANA DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 3.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Allai/Virtus Villaurbana disputatasi il 18.3.2001 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone D, rigettava il reclamo presentato dalla Polisportiva Virtus Villaurbana, con il quale si era chiesta la “vittoria a tavolino” perché il Direttore di gara avrebbe consentito la sostituzione di un calciatore già espulso, e confermava il risultato conseguito sul campo di gara (Com. Uff. n. 36 del 29 marzo 2001). Avverso tale decisione proponeva reclamo la Polisportiva Virtus Villaurbana, chiedendo nuovamente la “vittoria a tavolino”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 3 maggio 2001, rigettava il predetto reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la Polisportiva Virtus Villaurbana insistendo nella richiesta della “vittoria a tavolino”. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. Da tali atti non emerge una situazione quale quella rappresentata dalla reclamante a sostegno della propria richiesta, viene, anzi, affermato con chiarezza che l’espulsione del calciatore della Pol. Allai è avvenuta dopo la sua sostituzione. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Polisportiva Virtus Villaurbana di Villaurbana (Oristano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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