F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 12,13 12 – APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/ INTERNAPOLI DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001) 13 – APPELLO DEL G.S. MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/ INTERNAPOLI DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 12,13 12 - APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/ INTERNAPOLI DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001) 13 - APPELLO DEL G.S. MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/ INTERNAPOLI DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001) Il F.C. Internapoli proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale e chiedeva l’assegnazione della vittoria “a tavolino” per la gara disputata il 25 marzo 2001 con il G.S. Marcianise, deducendone l’irregolare svolgimento a causa delle violenze e minacce subite dai propri tesserati prima dell’incontro. Il reclamo veniva respinto: il Giudice adito convalidava il risultato di 1-1 conseguito in campo e sanzionava la soc. Marcianise con la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di L. 5.000.000 più diffida. La decisione veniva impugnata da entrambe le società. Il G.S. Marcianise chiedeva la revoca delle sanzioni e in subordine la riduzione dell’ammenda, mentre il F.C. Internapoli insisteva nella richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in capo alla controparte. Con delibera apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 208 pubblicato il 18 maggio 2001 la Commissione Disciplinare, riuniti i procedimenti, respingeva entrambi i reclami. Anche questa decisione è stata oggetto di impugnazione da parte delle due società interessate, da trattarsi congiuntamente per connessione oggettiva. Peraltro il G.S. Marcianise, dopo aver ritualmente preannunciato il ricorso con richiesta di copia degli atti ufficiali, faceva pervenire dichiarazione di rinuncia; l’appello deve, di conseguenza, dichiararsi inammissibile e disporsi l’incameramento della tassa. Quanto al gravame della società Internapoli il Collegio non rinviene motivi idonei a sovvertire le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. Indubbiamente il comportamento dei sostenitori locali (e anche di un addetto all’ingresso dell’impianto sportivo, secondo quanto refertato dal Commissario di campo) è stato riprovevole e meritevole di sanzioni, anche più gravi di quelle inflitte dal Giudice Sportivo. Peraltro deve ribadirsi che l’aggressione subita dai tesserati dell’Internapoli non ha influito decisamente sul regolare svolgimento della gara. Questa si è sviluppata in condizioni che si possono definire normali, del che fanno fede gli atti ufficiali: la società ospitata è passata per prima in vantaggio e sono stati adottati provvedimenti disciplinari (ammonizioni ed espulsioni) nei confronti di calciatori delle due squadre, senza che la terna arbitrale abbia segnalato intemperanze del pubblico. In conseguenza della brutale aggressione subita prima dell’inizio dell’incontro un calciatore dell’Internapoli venne accompagnato all’Ospedale di Caserta per gli accertamenti del caso e quindi non fu possibile utilizzarlo in campo; ricorre quindi il caso previsto dalla seconda parte dell’art. 7 n. 1 C.G.S., cioè la sola alterazione al potenziale atletico della squadra, il che comporta l’adozione di sanzioni a carico della società responsabile, quali quelle decise dal Giudice Sportivo, ma esclude la punizione sportiva della perdita della gara. Dal rigetto dell’appello consegue l’ordine di introito della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal F.C. Internatoli di Napoli e dal G.S. Marcianise di Marcianise (Caserta), così decide: - respinge il reclamo proposto dal F.C. Internapoli; - dichiara inammissibile l’appello proposto dal G.S. Marcianise; ordina incamerarsi le relative tasse.
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