F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 15 15 – RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.2.2002 INFLITTA AL SIG. LAGINESTRA CANIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 15 15 - RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.2.2002 INFLITTA AL SIG. LAGINESTRA CANIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001) Il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 28 marzo 2001, con cui la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata ha ridotto l’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Laginestra Canio della soc. Sporting Genzano, dal 25.2.2004 al 24.2.2002, chiedendo il ripristino dell’originale sanzione o, in subordine, una minore riduzione della sanzione. I fatti si riferiscono alla gara del 25 febbraio 2001 del Campionato di Eccellenza fra la “Sporting Genzano” e la “Sporting Avigliano”, nel corso della quale (esattamente al 23° del secondo tempo) il dirigente Laginestra del Genzano, entrato sul terreno di gioco senza esserne autorizzato, sopraggiungeva alle spalle del Direttore di gara che stava prendendo provvedimenti disciplinari nei confronti di un calciatore della società Genzano e lo colpiva con un forte pugno sulla guancia destra provocandogli arrossamento, gonfiore ed intenso dolore. Tutto ciò risulta dal referto arbitrale ribadito integralmente dal Direttore di gara in sede dibattimentale, con opportune precisazioni che tolgono ogni dubbio circa la natura e la volontarietà della condotta del Laginestra. Il fatto, pertanto, si appalesa di notevole gravità, data anche la funzione del Laginestra, dirigente del Genzano e pertanto tenuto ad un comportamento esemplare. La misura della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare ben commisurata e pertanto deve essere ripristinata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., ripristina la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva al Sig. Laginestra Canio la sanzione dell’inibizione fino al 25.2.2004.
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