F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 16 16 – APPELLO DEL CALCIATORE BONINI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 47 del 17.5.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 16
16 - APPELLO DEL CALCIATORE BONINI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2001
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 17.5.2001)
Il calciatore Bonini Christian della società Almas di Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 47 del 17 maggio 2001, con la quale è stata confermata la squalifica per otto mesi al Bonini inflitta dal Giudice Sportivo, per i fatti avvenuti nel corso della gara Albalonga/Almas del 25.4.2001. Ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., tale sanzione non è impugnabile in quanto inferiore a dodici mesi; conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Bonini Christian e dispone incamerarsi la tassa versata.
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