F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 18 18 – APPELLO DELL’U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005, INFLITTA AL CALCIATORE SCHILIRÒ ROSARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte- Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 18 18 - APPELLO DELL’U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005, INFLITTA AL CALCIATORE SCHILIRÒ ROSARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte- Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara U.S. CIgliano Calcio/Livorno Ferraris disputatasi il 24.3.2001 nell’ambito del Campionato Juniores, Girone A, adottava il provvedimento della squalifica fino al 31.3.2005 del calciatore Schilirò Rosario, in quanto capitano responsabile di un atto di violenza a danno dell’Ufficiale di gara compiuto da un calciatore della sua squadra non individuato (Com. Uff. n. 32 del 12 aprile 2001). Avverso tale decisione proponeva reclamo l’U.S. Cigliano Calcio, chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa. La Società ricorrente si doleva della sanzione irrogata al calciatore Alberto Schilirò, per la mancata collaborazione con gli organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione del responsabilità di una gravissima aggressione fisica compiuta in danno dell’arbitro da un calciatore della Società Cigliano rimasto ignoto. Infatti, nel corso della partita il Direttore di gara veniva colpito da un calcio al fianco destro mentre era immobile a terra per il dolore e lo stordimento provocato da un precedente gesto di violenza. Con riferimento alla posizione dello Schilirò, la Società Cigliano inviava agli organi di Giustizia Sportiva una nota con cui precisava che nessun loro giocatore aveva colpito l’arbitro quando questi era a terra. Di conseguenza veniva irrogata la squalifica del capitano per le motivazioni già riassunte. Con riferimento a tale reclamo, il Vice Presidente Corgnati, sentito dalla Commissione Disciplinare, affermava che la versione resa dall’arbitro non era credibile, che un calcio violento all’addome non poteva essere dimenticato poi al Pronto Soccorso, non risultando lo stesso dal referto. Insisteva pertanto il Corgnati per la revoca della sanzione ovvero, richiamandosi al contenuto del reclamo, per la riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare riteneva di dover rigettare il ricorso della Società con riferimento alla posizione di Schilirò, essendo la decisione del Giudice Sportivo immune da censure, sia in punto responsabilità che in punto di trattamento sanzionatorio. La squalifica dello Schilirò veniva pertanto confermata, ed il ricorso relativo rigettato con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 46 del 17 marzo 2001. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l’U.S. Cigliano Sezione Calcio chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. L’art. 5, secondo comma, C.G.S. prevede, infatti, che “il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile... dell’atto di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuto da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”. Nel caso di specie si sono verificati più atti di violenza a danno degli ufficiali di gara e solo per alcuni è stato individuato l’autore. Per quello in questione, in particolare, l’individuazione non è stata possibile e, pertanto, ne risponde il capitano della squadra. In ordine alla congruità della sanzione, questa Commissione, in considerazione dell’entità dei fatti avvenuti, ritiene che essa possa essere determinata nella squalifica a tutto il 31.3.2003. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Cigliano Sezione Calcio di Cigliano (Vercelli), riduce al 31.3.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Schilirò Rosario. Ordina restituirsi la tassa versata.
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