F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 7 7 – APPELLO DEL CALCIATORE CASU MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 23.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 7 7 - APPELLO DEL CALCIATORE CASU MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 23.5.2001) Marcello Casu ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Comunicato Ufficiale n. 52 del 23 maggio 2001), con cui, in accoglimento parziale, la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo è stata limitata a tutto il 30 aprile 2002, anziché al 30.6.2002. Sostiene in sostanza il Casu, di essere stato vittima di un errore operato dal Direttore di gara, allorché lo ha indicato come esclusivo autore del fatto che ha formato oggetto del provvedimento impugnato. Il Casu, infatti, ha ammesso di avere protestato presso il Direttore di gara in maniera scorretta ed irriguardosa, ma ha sostenuto e sostiene di non essere stato egli l’autore del fatto grave di avere “attinto lo stesso con ripetuti sputi al viso”. Essendovi sul punto una prova certa ed inconfutabile, costituita dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto acquisito in giudizio di primo grado, questa Commissione non può non confermare la decisione della Commissione Disciplinare. Della valenza probatoria di entrambi i referti arbitrali è consapevole il reclamante, tanto è vero che egli ha legato la propria istanza di riforma della decisione all’acquisizione di una cassetta televisiva da cui risulterebbe, in termini di assoluta certezza, che autore del fatto, sarebbe persona diversa, agevolmente identificabile. Detta prova, ammesso e non concesso che possa essere decisiva ai fini dell’individuazione del responsabile, non può essere acquisita per la preclusione espressa che la norma del Codice di Giustizia Sportiva contempla. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Casu Marcello e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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