F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 8 8 – APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO/LUCIANO ECO DELL’1.5.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 31.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 8 8 - APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO/LUCIANO ECO DELL’1.5.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 31.5.2001) La soc. P.G.S. Don Bosco ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 31 maggio 2001 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, relativa alla gara Don Bosco/Luciano Eco dell’1.5.2001. Il ricorso è peraltro inammissibile ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. circa la non impugnabilità delle ammende e delle squalifiche ed inibizioni inferiori ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come in epigrafe proposto dal P.G.S. Don Bosco di Alessandria ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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