F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.S. TRINACRIA T. CUOR DI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT TRINACRIA/CIAMPINO DEL 2.6.2001 E AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE PALUMBO LUIGI FINO AL 30.6.2002 ED AL CALCIATORE SCALIA ROSARIO FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 325 dell’8.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 9 9 - APPELLO DELL’A.S. TRINACRIA T. CUOR DI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT TRINACRIA/CIAMPINO DEL 2.6.2001 E AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE PALUMBO LUIGI FINO AL 30.6.2002 ED AL CALCIATORE SCALIA ROSARIO FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 325 dell’8.6.2001) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 316 del 5 giugno 2001 in riferimento alla gara Trinacria/Ciampino del 2 giugno 2001 adottava, tra l’altro, queste sanzioni a carico della società A.S. Trinacria e di suoi tesserati: - squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, ammenda di L. 2.000.000 e penalizzazione di tre punti in classifica; - squalifica del calciatore Scalia Rosario a tutto il 30 giugno 2003; - squalifica dell’allenatore Palumbo Luigi a tutto il 30 giugno 2002. Le punizioni venivano confermate dalla Commissione Disciplinare, come risulta dalla delibera apparsa nel Comunicato Ufficiale n. 325 dell’8 giugno 2001. L’A.S. Trinacria T. Cuor di Leone ha avanzato appello a questa C.A.F. chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte alla Società e la congrua riduzione delle squalifiche adottate nei confronti dei propri tesserati. Prima della discussione del gravame l’A.S. Trinacria ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia limitatamente alle sanzioni riguardanti la Società; su questo punto, pertanto, l’appello deve dichiararsi inammissibile. Per quel che riguarda le punizioni dei tesserati il gravame è infondato e va respinto. I fatti sottoposti alla valutazione degli organi di giustizia sportiva sono stati dettagliatamente rappresentati dal Giudice Sportivo e poi riportati integralmente nella delibera della Commissione Disciplinare; è quindi sufficiente farvi riferimento per ribadire l’intenzionalità e la gravità dei riprovevoli episodi di aggressione posti in essere dallo Scalia e dal Palombo nei confronti di avversari. Sul punto gli atti ufficiali, che godono di presunzione di attendibilità, risultano redatti in termini particolarmente chiari e convincenti, di tal che non è consentito contrastarne il contenuto con la prospettazione di una diversa ricostruzione degli eventi, frutto di interessati assunti difensivi. La misura delle squalifiche inflitte, dopo la “doppia conforme” dei primi giudici, non trova ragioni di modifica. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara l’appello come sopra proposto dall’A.S. Trinacria T. Cuor di Leone di Ficuzza (Palermo) e lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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