F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 7 7 – APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 40.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/PERUGIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 7 7 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 40.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/PERUGIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001) Ha prodotto ricorso la Reggina Calcio eccependo che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto accogliere non parzialmente, ma integralmente, il reclamo con cui veniva censurata la decisione del Giudice Sportivo, in quanto si era limitata a ridurre la sanzione inflitta da 50 milioni con diffida a 40 milioni senza diffida. La suddetta sanzione era stata deliberata dal Giudice Sportivo e, quindi, parzialmente ridotta, in quanto era stato loro rispettivamente sottoposto il comportamento dei sostenitori locali in occasione dell’incontro Reggina-Perugia disputata il 27 gennaio 2001. In particolare, l’addebito consisteva nell’avvenuto lancio nel primo e secondo tempo di due lacrimogeni sul terreno di giuoco, di bottiglie di plastiche piene e vuote, nonché di monetine di cui una aveva attinto l’Ufficiale di gara. La decisione della Commissione Disciplinare merita integrale conferma per i motivi che sono stati esaurientemente espressi e che non soffrono le censure mosse dalla società con i motivi ritualmente proposti. I sostenitori della Reggina si sono resi responsabili dei fatti segnalati dal Direttore di gara e, quindi, la sanzione è congrua e meritata, specie se si considera che altre censure sul piano disciplinare erano state già fatte in precedenza per comportamenti analoghi. Questi vanno valutati ed apprezzati, ai fini della recidiva, anche quando dovessero difettare - e non è il nostro caso - del carattere della specificità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it