F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 11 11 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTELE A SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 11 11 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTELE A SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001) La Società Sportiva Calcio Napoli ha ritualmente proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 394 del 6 aprile 2001, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con ammenda di L. 20.000.000 con diffida,inflitta dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Atalanta/Napoli dell’1.4.2001. La Commissione Disciplinare, nell’impugnata decisione, ha ritenuto ricorrenti tutti i presupposti per l’applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 6 ter comma 3 C.G.S., non potendosi contestare la potenzialità lesiva degli oggetti scagliati in direzione del settore dello stadio occupato dai sostenitori della società ospitante. Ha ritenuto inoltre che l’irrogazione della sanzione della squalifica del campo (in aggiunta dell’ammenda con diffida), in corso di recidiva, non è soggetta ad alcun apprezzamento discrezionale da parte dell’organo di giustizia sportiva che è tenuto solo a verificare la sussistenza degli estremi della nuova violazione dell’art. 6 ter ed a graduare la sanzione (una o più giornate di squalifica) in rapporto alla gravità dei fatti. Infine, la stessa Commissione Disciplinare, ha respinto le richieste di applicabilità della causa di esclusione o di attenuazione della responsabilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 6 ter, in quanto non può dirsi raggiunta prova documentale o di diversa natura, riguardo alle iniziative che la reclamante ha assunto di aver adottato presso la Questura di Napoli al fine di predisporre adeguate misure di prevenzione e controllo nei confronti dei tifosi nella fase di partenza degli stessi dalla città partenopea. Questa Commissione d’Appello Federale chiamata a decidere in via definitiva sulle stesse questioni già esaminate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, ritiene di poter condividere quanto affermato circa la applicabilità della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 6 ter comma 3 C.G.S. (come modificato dalla riforma dell’11.2.2001), in quanto il lancio di diversi fumogeni in direzione delle scalinate occupate dai sostenitori della società ospitante, va considerato tale da determinare una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica (art. 6 ter comma 1), trattandosi di ordigni potenzialmente lesivi dell’incolumità altrui. Non può, invece, ritenersi carente la prova fornita dalla S.S.C. Napoli circa la prestazione di «concreta cooperazione” con le Forze dell’Ordine nell’adozione di misure atte a prevenire fatti violenti, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione o di attenuazione delle responsabilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 6 ter. Invero la società reclamante, che già aveva documentato l’attività posta in essere, in concerto con la Questura di Napoli, nella settimana antecedente la gara, per la prevenzione di fatti violenti (vd. copia articoli de “Il Mattino” contenenti interviste al Questore di Napoli ed al Questore di Bergamo; dichiarazione ufficiale del Questore di Napoli al Calcio Napoli, in data 5.4.2001), ha ora integrato la documentazione stessa con una dichiarazione ufficiale del Questore di Napoli al Ministero dell’Interno e p.c. al Calcio Napoli del 7.4.2001 e con altra dichiarazione dell’ex-Sovrintendente della Digos, Sig. Falanga Gaetano, in pari data. Risulta pertanto provata la fattiva cooperazione posta in essere dalla reclamante al fine di prevenire atti di violenza e per l’identificazione dei responsabili, il che consente l’applicazione, quanto meno, della attenuante prevista dal primo cpv. del comma 5 dell’art. 6 C.G.S.. Ne consegue la possibilità di limitare la sanzione alla sola ammenda con diffida già inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare, con revoca, invece, della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello della S.S.C. Napoli di Napoli, revocando la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva di gara e confermando nel resto. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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