F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 TER, COMMA 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/JUVENTUS DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 TER, COMMA 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/JUVENTUS DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001) La Juventus F.C. S.p.A. ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 394 del 6 aprile 2001, con la quale, in relazione alla gara Lazio/Juventus del 18.3.2001, riduceva a L. 20.000.000 con diffida la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 C.G.S.. La reclamante sostiene che la Commissione Disciplinare ha errato nell’escludere che le iniziative adottate fossero idonee ad integrare quella concreta cooperazione con le forze dell’ordine” che, in base all’art. 6 ter comma 5°, costituiscono presupposti per l’applicazione della scriminante o, quanto meno, dell’attenuante. Ritiene invece questa Commissione che l’impugnata decisione non meriti alcuna censura in quanto le misure adottate dalla Juventus, su sollecitazione della Lega Nazionale Professionisti, non hanno introdotto alcuna forma di prevenzione o collaborazione con le forze dell’ordine, innovativa rispetto a quelle già previste prima della riforma dell’11.2.2001 e si riferiscono comunque esclusivamente alle gare disputate dalla reclamante sul proprio terreno di giuoco. Altre iniziative, infine, come la lettera della reclamante alla Questura di Torino in data 29.3.01, sono successive alla disputa della gara in esame e quindi ininfluenti al fine di decidere. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Juventus di Torino ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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