F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 17 17 – APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 60.000.000, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/LAZIO DEL 29.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 447 dell’11.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 17 17 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 60.000.000, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/LAZIO DEL 29.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 447 dell’11.5.2001) La S.S. Lazio ha ritualmente proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 447 dell’11 maggio 2001, riguardante la squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di L. 60.000.000, per fatti avvenuti nel corso della gara Roma/Lazio del 29 aprile 2001. Sostiene l’appellante che nella fattispecie non sussisterebbe la recidiva in quanto mancherebbe l’“omogeneità” fra i fatti di cui alle precedenti condanne (solo cori di scherno) e quelli di cui al presente procedimento (esposizione di striscioni oltraggiosi). Inoltre non può considerarsi “più grave” l’episodio razzista verificatosi nel corso della gara Roma/ Lazio in quanto l’esposizione dello striscione ha avuto una durata limitata e non più di trenta secondi. Chiede pertanto la revoca della squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Ritiene questa Commissione che le suesposte argomentazioni non siano tali da comportare l’accoglimento dell’appello. Come sostenuto, infatti, dai giudici di merito, nel caso in esame si sono verificati entrambi i presupposti previsti in via alternativa dall’art. 6 bis comma 2 C.G.S. per l’adozione della squalifica del campo di gioco. Vanno condivise le motivazioni adottate sia in relazione alla gravità del fatto, per il contenuto dello striscione evocativo di discriminazione razziale, sia in ordine alla sussistenza della recidiva specifica trattandosi indiscutibilmente di comportamenti della stessa natura, tenuti in epoca successiva all’introduzione della nuova disciplina dell’art. 6 bis C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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