F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 17 17 – APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO IN RELAZIONE ALLA GARA PARMA/LECCE DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 448 dell’8.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 17 17 - APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO IN RELAZIONE ALLA GARA PARMA/LECCE DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 448 dell’8.6.2001) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 448 in data 8 giugno 2001, confermava la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitte al calciatore dell’U.S. Lecce Cristiano Lucarelli dal Giudice Sportivo per avere, durante la gara Lecce/Parma del 27 maggio 2001, protestato in modo scomposto nei confronti dell’arbitro, spingendolo con il petto e con le mani più volte e rivolgendogli frasi irriguardose (Comunicato Ufficiale n. 475 del 5 giugno 2001). La società Lecce ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale al fine di ottenere una riduzione della sanzione ed ha dedotto che le espressioni usate dal calciatore non hanno leso la dignità dell’arbitro e della sua funzione e non sussiste alcuna proporzione tra il comportamento del calciatore e la sanzione irrogata. La Commissione ritiene che nessuna censura merita la decisione impugnata. Infatti, va condivisa l’osservazione che l’espressione: “ma cosa fischi; quello era fallo, dovevi intervenire” è irriguardosa e costituisce una forma scomposta di protesta. D’altra parte, la sanzione è stata quantificata a seguito dell’esame del comportamento del calciatore nel suo complesso. Questi, infatti, non si è limitato alla protesta verbale, ma ha contemporaneamente spinto più volte con il petto l’arbitro. Ancorché in tale fatto non si ravvisa un atto violento, tuttavia esso offende la dignità del Direttore di gara per l’arroganza e la prepotenza del tesserato. Il reclamo va, pertanto disatteso e la tassa versata deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. di Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.
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