F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 7 7 – APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 7.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 7 7 - APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 169/C del 7.3.2001) Il Varese F.C. ha proposto formale ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 169/C del 7 marzo 2001 con la quale era stata confermata la sanzione di L. 15.000.000 di ammenda inflitta dal GIudice Sportivo a seguito di episodi di violenza posti in essere dai suoi sostenitori nel corso della gara Como/Varese (Serie C/1) dell’11.2.2001. Sostiene la ricorrente che la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta in considerazione dell’attenuante prevista nel caso in cui gli episodi violenti abbiano avuto come protagonisti sostenitori della squadra in trasferta, nonché per un doveroso ridimensionamento della gravità degli episodi data l’assoluta mancata insorgenza di danni a carico di chicchessia. Ritiene questa Commissione che effettivamente una riduzione della sanzione inflitta possa essere concessa in quanto la ricorrente - pur obiettivamente responsabile dei fatti posti in essere dai suoi supporters, come documentati dai rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo - non ha avuto alcuna materiale possibilità, giocando in campo avverso, di approntare misure idonee atte a contrastare tali comportamenti. Si ritiene pertanto di poter ridurre l’ammenda a L. 10.000.000. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal F.C. Varese di Varese, riducendo a L. 10.000.000 la sanzione dell’ammenda già inflitta dai primi giudici alla società medesima. Ordina restituirsi la relativa tassa versata.
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