F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUONOCORE ENRICO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 192/C del 28.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUONOCORE ENRICO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 192/C del 28.3.2001) Nel corso della gara Sassari Torres/Messina dell’11.3.2001, l’arbitro ha disposto l’espulsione, al 29° del secondo tempo, del calciatore Enrico Buonocore, per avere esclamato, come afferma nel suo rapporto, “in maniera esagitata” frasi ingiuriose a lui dirette, “mettendo(gli) le mani sul braccio” e “continuando ad urlare avviandosi verso la sua panchina”. Su richiesta della Commissione Disciplinare l’arbitro ha confermato i fatti già rilevati nel rapporto ufficiale di gara, precisando che la protesta era iniziata alla distanza di circa due metri da lui medesimo, e che, poi, il calciatore aveva pronunciato le frasi offensive poste alla base dell’espulsione a meno di un metro di distanza. Su queste basi, quali emergono dagli atti ufficiali di gara e dall’ulteriore attività istruttoria, la Commissione Disciplinare ha confermato la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 177/C del 14 marzo 2001) che ha inflitto al calciatore Enrico Buonocore del F.C. Messina Peloro la sanzione della squalifica per due gare effettive. Con reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F. il F.C. Messina Peloro adduce argomentazioni che sono da ricondurre ad una ricostruzione delle decisioni tecniche assunte dall’arbitro (mancata concessione di un calcio di rigore) che avrebbero suscitato le proteste del calciatore Enrico Buonocore e ad una tesi defensionale secondo la quale la testuale espressione rivolta all’arbitro (“ma sei pazzo è rigore”) sarebbe stata priva di carattere offensivo e avrebbe potuto costituire una sorta di espressione di diritto di critica. La ricostruzione dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara e confermati dal rapporto supplementare dell’arbitro concretano, senza possibilità di dubbio (né per quanto attiene agli eventi verificatisi, né quanto all’interpretazione delle frasi pronunciate), il comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara, reso più grave dal gesto che ha accompagnato le frasi irriguardose pronunciate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it