F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 7 7 – APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTEGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/TRICASE DEL 24.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 175/C del 14.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 7 7 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTEGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/TRICASE DEL 24.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 175/C del 14.3.2001) La Società Foggia Calcio ha proposto appello avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha respinto il reclamo avanzato contro la decisione del Giudice Sportivo che in relazione all’incontro disputato il 24 febbraio scorso con il Tricase aveva inflitto la squalifica del campo per tre giornate e l’ammenda di L. 20.000.000, oltre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. L’appellante lamenta la eccessività delle sanzioni, adducendo a sostegno del gravame: - che i comportamenti censurabili dei sostenitori locali erano unicamente diretti nei confrontidei propri calciatori e dirigenti, oggetto di pesante contestazione per l’andamento negativo del campionato; - che in relazione ad uno dei fatti a carico ritenuto più rilevante (lancio in campo di un “grosso ordigno”) si era trattato di un petardo che non ebbe a causare danni di sorta; - che la punizione sportiva della perdita della gara, contro la quale non si erano mosse doglianze, costituiva di per sé pena sufficientemente afflittiva; - che doveva considerarsi insussistente l’addebito della recidiva e della plurima diffida. Il Collegio condivide le valutazioni espresse dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare: il comportamento dei sostenitori del Foggia è stato particolarmente grave e violento, tanto da porre in pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara e dei protagonisti dell’incontro, taluni dei quali furono attinti dai lanci e uno addirittura direttamente aggredito (il portiere della squadra locale). Tuttavia, i rilievi evidenziati dalla Società appellante e la valutazione globale degli accadimenti inducono ad accedere ad una conclusione di minor rigore e, quindi, ad una riduzione della pena; ritiene pertanto il Collegio di dover quantificare la sanzione nella minor misura di due giornate effettive di gara, ferma restando l’ammenda. In tal senso deve essere riformato l’impugnato provvedimento. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Foggia Calcio di Foggia, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco, già inflitta dai primi giudici alla società appellante, confermando nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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