F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. RADICI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 185/C del 21.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. RADICI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 185/C del 21.3.2001) Gli atti ufficiali in merito alla gara Albinoleffe/Brescello del 4.3.2001 (rapporto dell’assistente arbitrale) segnalano il comportamento gravemente scorretto del dirigente dell’U.C. Albinoleffe, signor Nicola Radici, che, al termine dell’incontro, apriva volontariamente un cancello della recinzione, così consentendo ai sostenitori locali di portarsi sul terreno di gioco e di entrare in contatto fisico con i calciatori ospiti, senza, tuttavia, riuscire nell’intento. Lo stesso dirigente, nel corso del rientro verso gli spogliatoi, colpiva con un calcio alla coscia un atleta della società Brescello, provocando una breve colluttazione tra i calciatori delle due squadre; successivamente lo stesso signor Radici cervava di aggredire un altro calciatore della squadra ospite, senza riuscirci a causa dell’intervento di tesserati e dirigenti della propria società. Il comportamento del dirigente Radici è descritto, confermando la successione dei fatti e degli episodi così ricostruiti, anche dal rapporto dell’assistente dell’arbitro. Su questa base il Giudice Sportivo ha inflitto al dirigente dell’Albinoleffe, signor Nicola Radici, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2001 (Com. Uff. n. 171/C del 7 marzo 2001). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara, sentiti i ricorrenti ed esaminati gli scritti difensivi, ha confermato la ricostruzione dei fatti come compiuta dal rapporto dell’assistente arbitrale ed ha respinto l’appello, per quanto attiene alla squalifica inflitta al signor Nicola Radici. Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale l’U.C. Albinoleffe contesta fondamentalmente l’episodio concernente l’apertura del cancello di recinzione. Secondo il reclamo la ricostruzione del rapporto dell’assistente arbitrale, secondo la quale il dirigente si era avvicinato ai cancelli di recinzione ed aveva operato attorno ai “chiavistelli” di chiusura con la deliberata intenzione di permettere l’ingresso dei tifosi, non avrebbe un fondamento oggettivo ma sarebbe solo da considerare una interpretazione dell’episodio compiuta dal rapporto dello stesso assistente arbitrale. Su questa base l’appello nega il valore di prova privilegiata, su questo specifico episodio, degli atti ufficiali di gara. Verrebbe, così, a cadere, sempre secondo la società appellante, il collegamento fra questo primo evento (l’apertura dei cancelli) ed i successivi episodi avvenuti al rientro negli spogliatoi. Questa ricostruzione dei fatti è posta a base della richiesta di una diversa ponderazione della sanzione che apparirebbe sproporzionata e che, secondo l’atto di appello, dovrebbe, comunque, esaurirsi nell’arco della stagione sportiva 2000/2001. Questa Commissione d’Appello Federale, esaminati gli atti di causa, non ha individuato ragioni persuasive per porre in questione la ricostruzione dell’episodio dell’apertura dei cancelli,la cui diversa interpretazione è alla base del reclamo. La successione dei fatti (il dirigente si avvicina ed opera sulla chiusura della recinzione; i tifosi entrano in campo) e la chiara ricostruzione dell’episodio compiuta dal rapporto dell’assistente arbitrale confermano le valutazioni, in fatto, raggiunte dalla Commissione Disciplinare. Su queste basi la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflitta al signor Nicola Radici, appare congruamente ponderata, anche in considerazione del ruolo di dirigente svolto dal tesserato stesso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Albinoleffe di Albino (Bergamo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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