F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 13 13 – APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 202/C dell’11.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 13 13 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 202/C dell’11.4.2001) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 191/C del 28 marzo 2001, infliggeva alla Società Pisa Calcio la punizione sportiva della perdita della gara Pisa/Livorno del 25.3.2001, la squalifica del campo di gioco per quattro giornate e l’ammenda di lire 25.000.000, per ripetuti lanci di oggetti e fumogeni, che mettevano in pericolo l’incolumità dell’Arbitro, colpito ad una caviglia da un fumogeno e dei calciatori in campo, e che inducevano il Direttore di gara a sospendere l’incontro al 33° minuto del secondo tempo. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 201/C dell’11 aprile 2001, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dal Pisa Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo, riducendo a tre gare la squalifica del campo di giuoco e confermando nel resto l’impugnata delibera. Avverso quest’ultima decisione propone appello il Pisa Calcio, chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione comminata, in considerazione del fatto che la società aveva fatto il possibile per evitare l’interruzione della gara. L’appello è infondato e va rigettato. Dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., risultano incontrovertibili i gravi episodi di violenza posti in essere dai sostenitori del Pisa, che hanno provocato, tra l’altro un dolore fisico all’Arbitro, raggiunto da un fumogeno alla caviglia e che hanno costituito un concreto pericolo per l’incolumità personale di tutti i partecipanti all’incontro. La Commissione Disciplinare ha già valutato la fattiva collaborazione prestata dai calciatori e dirigenti del Pisa Calcio per il ripristino delle condizioni di sicurezza, riducendo la sanzione originariamente inflitta da primo giudice. La gravità dei fatti che hanno portato all’impossibilità di proseguire l’incontro, non consente una ulteriore riduzione della sanzione che appare congrua e adeguata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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