F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 19 19 – APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/LODIGIANI DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 205/C del 18.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 19 19 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/LODIGIANI DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 205/C del 18.4.2001) Il F.C. Messina Peloro s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 205/C del 18 aprile 2001, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo, veniva revocata la squalifica del campo, sostituita con l’ammenda di L. 30.000.000 con diffida (fatti relativi alla gara Messina Peloro/Lodigiani dell’8.4.2001). Sostiene la ricorrente l’eccessiva gravità della sanzione inflitta, in relazione all’assoluta assenza di danni fisici sia per la terna arbitrale che per altre persone ed alla condotta dei responsabili della società che aveva adottato tutte le precauzioni e le misure atte ad evitare incidenti. Rileva questa Commissione che le non documentate affermazioni della ricorrente risultano contraddette da quanto invece risulta dagli atti ufficiali ed in particolare: indebita presenza di circa trenta persone in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi con conseguente ritardo dell’inizio del secondo tempo della partita; continuo lancio durante l’incontro di oggetti di varia natura (contenitori pieni d’acqua, monete ed altro) in direzione degli Assistenti arbitrali, uno dei quali veniva colpito ad una spalla; grida offensiva e minacce nei confronti dell’arbitro in occasione della segnatura di una rete della squadra ospite; lancio di bengala accesi sul terreno di gioco; presenza di persone non autorizzate al termine della gara con situazione di grave pericolo per il Direttore di gara che veniva colpito con un calcio ad una gamba ed un colpo alla nuca; impossibilità per la terna arbitrale di lasciare l’impianto sportivo fino alle ore 19,15 con successive e reiterate violenze verbali da parte di un gruppo di facinorosi. Tutto ciò consente di ritenere la sanzione inflitta del tutto adeguata alla gravità dei fatti che, si badi bene, avevano convinto il Giudice Sportivo a comminare la più grave sanzione della squalifica del campo per una gara. Il ricorso, conseguentemente, non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it