F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 18 18 – APPELLO DELL’A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA E DELL’AMMENDA DI L. 8.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA NOCERINA/CITTÀ DI PALERMO DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 251/C del 26.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 18 18 - APPELLO DELL’A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA E DELL’AMMENDA DI L. 8.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA NOCERINA/CITTÀ DI PALERMO DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 251/C del 26.5.2001) L’Associazione Giovanile Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 251/C del 26 maggio 2001, con la quale erano state confermate la squalifica per tre gare al calciatore Pierotti Luca e l’ammenda di L. 8.000.000 alla società, inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Nocerina/ Palermo del 6.5.2001. Sostiene la ricorrente che la distanza dell’arbitro dal luogo di svolgimento del fatto, dovrebbe far dubitare della esattezza di quanto riferito nel referto e poi confermato nel supplemento di rapporto, circa la violenza con la quale il Pierotti ebbe a colpire con un pugno alla schiena un avversario non in azione di gioco. Per quanto poi riguarda l’ammenda inflitta alla società per lancio di oggetti in direzione dell’arbitro, la ricorrente afferma che non si può ritenere provato che l’obiettivo dei tifosi fosse effettivamente il Direttore di gara. Ritiene la C.A.F. che non possono essere messe in dubbio le affermazioni dell’arbitro circa i fatti dei quali fu diretto spettatore; deve essere confermata quindi sia la condanna del calciatore per l’azione violenta nei confronti di un avversario, sia quella della società per il comportamento gravemente scorretto dei propri sostenitori. Può, peraltro, ritenersi eccessiva la squalifica per tre gare comminata al calciatore, tenuto conto soprattutto del fatto che l’avversario colpito con un pugno, ha potuto portare regolarmente a termine la gara il che dimostra che non potè trattarsi di colpo particolarmente violento; si ritiene equo, pertanto, ridurre la sanzione a due giornate di squalifica. la decisione della Commissione Disciplinare va confermata nel resto. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno), riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Pierotti Luca e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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