F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 10 10 – RECLAMO DELL’A.S. AVERSA FIVE SOCCER AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO/AVERSA FIVE SOCCER DEL 10.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 257 del 4.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 10 10 - RECLAMO DELL’A.S. AVERSA FIVE SOCCER AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO/AVERSA FIVE SOCCER DEL 10.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 257 del 4.5.2001) A seguito di deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque la competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel Com. Uff. del 4 maggio 2001 infliggeva alla Società Aversa Five Soccer la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato in corso e al calciatore Vela Giuseppe la squalifica per tre giornate. Si faceva carico all’Aversa Five Soccer di avere impiegato il Vela, già tesserato con altra Società, nell’incontro disputato con l’Avezzano il 10 febbraio del corrente anno, conclusosi con il punteggio di 3-3. La Società punita ha proposto appello e, reiterando la protesta di buona fede già prospettata senza successo ai primi giudici, ha chiesto la modifica della sanzione in quella dell’ammenda con diffida. L’appello non è fondato. La delibera della Commissione Disciplinare ha fornito convincente motivazione in ordine alla sanzione applicata che risulta in linea con plurime decisioni degli organi di giustizia sportiva: la penalizzazione di un punto in classifica, pari a quello conseguito dall’Aversa Five Soccer nella gara cui prese parte illegittimamente il calciatore Vela, si appalesa punizione del tutto adeguata rispetto all’infrazione commessa e tale da salvaguardare la regolarità del Campionato. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Aversa Five Soccer di Aversa (Caserta) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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