FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’U.S. JERAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 DEL SIG. CASSANI FRANCO E DELL’AMMENDA DI € 624,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43/C del 23.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’U.S. JERAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 DEL SIG. CASSANI FRANCO E DELL’AMMENDA DI € 624,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43/C del 23.5.2002) La U.S. Jeraghese ha proposto ricorso alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 23 maggio 2002, con la quale veniva ridotta a tutto il 30.10.2002 l’inibizione inflitta al dirigente Cassani Franco a seguito dei fatti avvenuti in occasione della gara Jeraghese/Besnatese del 25.4.2002, con conferma dell’ammenda di euro 624,00 a carico dell’attuale ricorrente.Il ricorso, tendente ad ottenere una riduzione delle suindicate sanzioni, risulta palesemente inammissibile a norma dell’art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S. in quanto trattasi di sanzioni inferiori a quelle appellabili. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 lett. d) C.G.S.,l’appello come sopra proposto dall’U.S. Jeraghese di Jerago (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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