FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.C. S. ERMETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE S. VITESE/RIVAZZURRA DEL 18.9.2001 E RIMINI UNITED/RIVAZZURRA DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 30.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.C. S. ERMETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE S. VITESE/RIVAZZURRA DEL 18.9.2001 E RIMINI UNITED/RIVAZZURRA DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 30.5.2002) Con atto 4 giugno 2002 l’A.C. S. Ermete Borghi proponeva ricorso avverso la decisione della Comissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 maggio 2002 e relativa alla regolarità delle gare Sanvitese/Rivazzurra del 18.9.2001 e Rimini United/Rivazzurra del 30.9.2001. Con unico articolato motivo la società appellante richiedeva applicarsi una penalizzazione a carico della società Rivazzurra Calcio a motivo di asserite irregolarità commesse nello svolgimento delle gare sopra indicate con la Sanvitese e la Rimini United. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 29 n. 2 C.G.S. che espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell’art. 29 nn. 1 e 2, l’appello come sopra proposto dell’A.C. S. Ermete di S. Ermete (Rimini) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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