FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL SUO RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 43 del 2.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL SUO RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 43 del 2.5.2002) La A.S. Palagianello, in persona del suo presidente e legale rappresentante Pasquale D’Alena, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 30 maggio 2002, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo tendente ad ottenere la penalizzazione in classifica dell’Audace Cerignola e dell’A.S. Bisceglie, in quanto sottoscritto dal presidente D’Alena, inibito fino al 30.6.2003. Sostiene la ricorrente che tale decisione è errata in quanto l’inibizione inflitta al legale rappresentante della società non esplica alcun effetto in ordine all’ordinaria amministrazione, nella quale va fatta rientrare la tutela in sede contenziosa dei propri diritti.Tale tesi è in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 29 n. 1 C.G.S. che non consente interpretazione diversa da quella adottata correttamente dalla Commissione Disciplinare. Conseguentemente anche l’attuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell’art. 29 nn. 1 e 2, l’appello come sopra proposto dall’A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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