FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 1 sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/ FORIANO DEL 12.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 1 sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/ FORIANO DEL 12.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002) Il reclamo del Barano relativo a decisioni in merito della gara Barano/Foriano del 12.11.2001 è stato, una prima volta, dichiarato inammissibile, per motivi procedurali dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 43 del 20 dicembre 2001). Successivamente, in data 14.2.2002, la C.A.F. accoglieva il reclamo del Barano avverso la predetta decisione e disponeva il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame del merito. La predetta Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 69 del 14 marzo 2002) dichiarava, nuovamente, inammissibile il reclamo del Barano in quanto dagli atti ufficiali risulta che le raccomandate inviate dal Barano Calcio e dal suo presidente, alla controparte società Foriano Calcio, sono state spedite al recapito di F. Di Lustro 16 - Forio d’Ischia e non a quello di Via E. Di Lustro - Nola, ove la sede la società Foriano. Con appello proposto davanti a questa Commissione d’Appello Federale, l’A.S. Barano sostiene che le predette raccomandata sono state spedite a Via E. Di Lustro 16 Forio (NA) presso la sede sociale del Foriano. La C.A.F., nella riunione del 9.5.2002 (Com. Uff. n. 32/C del 2001/2002) disponeva l’accertamento, presso il Comitato Regionale Campano, dell’esatto recapito postale dell’A.C. Foriano, relativo al corso della corrente stagione sportiva. Dalla documentazione inviata dal Comitato Regionale Campania, con nota 26.6.2002 risulta (cfr. domanda d’iscrizione per la stagione 2001/2002) che la sede sociale e l’indirizzo per corrispondenza dell’A.C. Foriano è Via Baiola 48 - Forio c/o Di Spigna Giuseppe. Ciò premesso, avendo, l’A.S. Barano Calcio inviato le predette raccordate a diverso indirizzo rispetto a quello risultante dalla domanda di iscrizione al campionato, presso il Comitato Regionale, il suo reclamo alla Commissione Disciplinare è stato correttamente giudicato inammissibile. Ne consegue che l’appello, avverso tale ultima decisione deve essere rigettato con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Barano Calcio di Barano d’Ischia (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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