FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PLAY-OUT MONASTERACE/NUOVA FILADELFIA DELL’1.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 119 del 17.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PLAY-OUT MONASTERACE/NUOVA FILADELFIA DELL’1.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 119 del 17.6.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 119 del 17-18 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Monasterace in merito alla regolarità della gara Nuova Filadelfia/Monasterace del 1.6.2002, respingeva il reclamo, così confermando la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 115 del 5-6 giugno 2002 in punto di applicazione alla A.S. Monasterace delle sanzioni della perdita della partita con il punteggio di 0-2 e dell’ammenda di t 155,00 e di applicazione a suoi tesserati delle sanzioni dell’inibizione (dirigente Pappallo G.) e della squalifica (giocatori Tassone G., Lucà F., Zannino N. e Siciliano N.). Rilevava la Commissione che le argomentazioni difensive non potevano porre in dubbio quanto riferito dall’arbitro nel rapporto di gara e, verbalmente, nel corso della sua audizione, di talché doveva ritenersi che la decisione di sospendere la gara al 37’ del primo tempo era stata corretta. Il colpo ricevuto alla gamba dallo stesso arbitro gli impediva, difatti, di continuare la direzione della gara nel pieno possesso delle capacità psico-fisiche e l’espulsione di quattro calciatori del Monasterace, conseguente alle gravi proteste per l’espulsione di un primo calciatore, riduceva la squadra a sei soli uomini, numero inferiore a quello consentito dal regolamento. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Monasterace osservando che la Commissione Disciplinare non aveva valutato con la dovuta attenzione i fatti portati alla sua conoscenza, nel senso che l’arbitro aveva espulso il primo calciatore in modo assolutamente ingiustificato ed alle comprensibili rimostranze dei compagni di squadra, perso il controllo di sé e della situazione, aveva decretato in maniera repentina ed illegittima la fine anticipata dell’incontro. Fatto rilevare, dunque, che la Commissione aveva adottato una decisione frettolosa ed immotivata, chiedeva l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni inflitte e che venisse disposta, in particolare, la ripetizione della gara. Alla seduta del giorno 8 luglio 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dall’omessa motivazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria su punti decisivi della controversia e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. I fatti verificatisi nel corso della gara all’origine del procedimento emergono in modo inequivoco dagli atti ufficiali di gara e sono stati confermati dall’arbitro nel giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare. Così stando le cose, vuoi perché non vi è ragione alcuna di dubitare di quanto sostenuto dall’arbitro in ben due occasioni; vuoi perché l’art. 31, comma a1), C.G.S. Attribuisce fede privilegiata al rapporto dell’arbitro in relazione al comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, non può attribuirsi rilievo alcuno a quanto sostenuto dalla società appellante, peraltro sulla base di rilievi non del tutto condivisibili, quando non di provenienza da propri tesserati. Alla luce di dati di fatto e normativi come questi non sembra possa muoversi rilievo alcuno alla Commissione Disciplinare, che, valutate nella loro effettiva gravità le condotte dei tesserati della società appellante, ha inflitto alla stessa società ed ai responsabili le sanzioni ritenute congrue, dandone ampio e motivato conto nella decisione adottata, di talché non è condivisibile neanche il rilievo della A.S. Monasterace secondo cui la sentenza della Commissione Disciplinare difetterebbe di idonea motivazione. Poiché, dunque, la Commissione Disciplinare si è correttamente attenuta agli atti ufficiali di gara, basando su di essi le conseguenti, condivisibili decisioni ed illustrandone le ragioni in modo più che congruo, l’appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell’appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Monasterace di Monasterace Marina (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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