FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’U.S.C. SARROCH AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA MONREALE/SARROCH DEL 4.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’U.S.C. SARROCH AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA MONREALE/SARROCH DEL 4.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002) La U.S. Calcio Sarroch proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione alla gara Nuova Monreale/Sarroch, disputata il 4 maggio 2002 per il Campionato di Promozione, Girone “A”, e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 2-0. Rilevava la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Mura Stefano in posizione irregolare e chiedeva, pertanto, che a carico della stessa venisse irrogata la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0-2. Il calciatore Mura, secondo la reclamante, era stato tesserato dalla U.S. Nuova Monreale il 17 gennaio 2002 proveniente dal Cagliari Calcio, società alla quale il calciatore era rientrato dopo un primo trasferimento alla S.S. Arbus, società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, avvenuto il 23 agosto 2001. La U.S. Nuova Monreale controdeduceva rappresentando la regolarità del tesseramento del Mura attestata dal tabulato dei calciatori della società munito del visto di esecutività dell’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sardegna. Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 16 maggio 2002, la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi della U.S. Nuova Monreale, respingeva il reclamo. Ha proposto appello la U.S. Calcio Sarroch, rilevando la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. Il calciatore, secondo l’appellante, sarebbe stato indebitamente trasferito alla U.S. Nuova Monreale (trasferimento multiplo), giacché per essere ceduto ad altra società avrebbe dovuto far rientro al Cagliari Calcio entro il 2 gennaio 2002 mentre tale rientro era avvenuto il 15 gennaio 2002. Questa C.A.F., con l’ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 17 maggio 2002, ritenendo pregiudiziale il giudizio della Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Mura, aveva sospeso altro procedimento riguardante la regolarità di altra gara. La Commissione Tesseramenti con la decisione del 20 giugno 2002 ha ritenuto regolare il tesseramento. Ed invero, trattandosi di “giovane di serie”, in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, società professionistica, il Mura poteva essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei “giovani di serie”, a norma dell’art. 100, punto 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Il calciatore in parola, pertanto, era in posizione regolare nella partita oggetto di contestazione con il presente appello. L’appello, in conclusione, va rigettato. La tassa di reclamo, conseguenzialmente, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.C. Sarroch di Sarroch (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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