FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 317 del 14.6.2002) Il

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 317 del 14.6.2002) Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 300 relativamente alla gara A.S. Augusta/Lazio Calcio a 5 del 28 maggio 2002 squalificava il campo di gioco della A.S. Augusta per tre gare effettive e sanzionava la stessa con l’ammenda di euro 3.000,00 in quanto sostenitori locali: - esponevano sulle tribune uno striscione contenente frasi offensive nei confronti del Commissario C.A.N. Calcio a Cinque; - ingiuriavano continuamente l’arbitro e lo facevano oggetto di lancio di sputi; - un sostenitore della società Augusta infilava dentro i pantaloncini della divisa del direttore di gara un mozzicone di sigaretta acceso; - vari calciatori avversari venivano fatti oggetto di reiterate intemperanze quando si avvicinavano alle transenne per effettuare la rimessa del pallone dalla riga laterale; - a fine gara circa 50 spettatori invadevano il terreno di gioco, e due di essi aggredivano l’allenatore della squadra avversaria con calci e pugni; - a fine gara, per l’assembramento ostile dei propri sostenitori, la società ospitata e il Commissario di campo dovevano sostare a lungo negli spogliatoi prima di poter uscire, dovendo essere scortati dalla forza pubblica per raggiungere il pullman parcheggiato per precauzione a circa due chilometri dall’impianto. Veniva poi sanzionato il Santanello Giovanni, dirigente della Augusta a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 30.11.2002. A seguito di reclamo della società A.S. Augusta, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque lo rigettava, sostenendo corretta la valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo in virtù dei rapporti ufficiali presenti agli atti, atteso che a questi ultimi, ai sensi dell’art. 31 lett. a) 1 C.G.S. si attribuisce fede probatoria privilegiata e che pertanto i fatti descritti negli stessi rapporti devono considerarsi effettivamente verificati. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Associazione Sportiva Augusta sostenendo come la Commissione Disciplinare non avesse considerato adeguatamente la piena e fattiva collaborazione, offerta dalla A.S. Augusta, ad isolare i pochi soggetti sconsiderati rispetto agli oltre duemila spettatori che riempivano in ogni ordine di posti il palazzetto dello sport, arrivando persino ad accompagnare giocatori e dirigenti della squadra avversaria, nonché il Commissario viaggiante, con mezzi messi a disposizione dalla stessa società fuori dall’impianto sportivo. L’appello può essere parzialmente accolto. I fatti così come riportati dai rapporti ufficiali sono da considerarsi effettivamente verificatisi, costituendo le distinte degli Ufficiali di gara, degli assistenti, del quarto ufficiale e dei relativi eventuali supplementi, fonte probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 31.A, lett. a1) C.G.S.. Essi comunque, pure nella loro oggettiva gravità, sono suscettibili di essere congruamente sanzionate con due giornate di squalifica del campo di gioco (al posto delle tre comminate dalla Commissione Disciplinare), tenuto conto della attività posta in essere dalla A.S. Augusta per salvaguardare l’incolumità dei direttori di gara e dei calciatori della squadra ospitata. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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