FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 4e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’U.S. GHILARZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 22 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA AL 15.9.2002 AL CALCIATORE CARBONI CHRISTIAN, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 4e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’U.S. GHILARZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 22 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA AL 15.9.2002 AL CALCIATORE CARBONI CHRISTIAN, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002) Con la decisione contestata, assunta su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, la Commissione Disciplinare, rilevato che l’attuale società appellante aveva utilizzato in ben 19 incontri (a partire da Ghilarza/Portorotondo del 30.09.2001 e fino a San Teodoro/Ghilarza del 10.02.2002) del Campionato di Promozione 2001/2002 il calciatore Carboni Christian, senza che il medesimo avesse scontato regolarmente la squalifica di una giornata inflittagli dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 3 maggio 2001) per recidiva in ammonizione e relativa al Campionato Regionale Juniores (la Ghilarza, al riguardo, ha sostenuto dinanzi all’Organo di prime cure la propria completa buona fede, in quanto aveva ritenuto che il proprio calciatore potesse scontare la squalifica prima della declaratoria del Giudice Sportivo e pertanto non lo aveva fatto giocare nella giornata immediatamente successiva, del Campionato Regionale Juniores, a quella in cui aveva subito il provvedimento disciplinare di quarta ammonizione, senza attendere pertanto le decisioni del Giudice Sportivo che, causa festività, si era trovato a decidere su due turni insieme), ha deliberato di infliggere alla società Ghilarza la sanzione sportiva della penalizzazione di punti 22 in classifica e di squalificare il calciatore Carboni fino al 15 settembre 2002. Con il reclamo in trattazione, la U.S. Ghilarza ha ribadito la propria buona fede nell’aver attribuito effetti pressoché automatici di squalifica, scontabile anche senza attendere la relativa declaratoria dell’Organo di Giustizia Sportiva, al raggiungimento della quarta ammonizione. Ha conseguentemente chiesto l’equa graduazione della sanzione inflitta alla società, e l’individuazione della medesima anche in relazione alla gravità delle violazioni ed all’assenza di dolo, in modo da evitare una mera valutazione aritmetica della punizione. In tal senso è stata giocoforza contestata la decisione della Commissione Disciplinare, in particolare nella parte in cui ha penalizzato la società deferita di tanti punti quanti ne aveva conquistato sul campo nelle 19 partite “incriminate”, di fatto reintroducendo, ad avviso dell’appellante, la norma della punizione sportiva della perdita delle singole gare, con la sola eccezione della non assegnazione dei tre punti agli avversari di volta in volta coinvolti. L’appellante ha insistito dunque per la riforma della pronunzia gravata, latrice della certa retrocessione nel campionato inferiore, non mancando di dedurre la tardività del deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale, in violazione delle norme federali, ed in particolare dell’art. 42, comma 4, Nuovo C.G.S., essendo esso intervenuto l’8 maggio 2002, a quasi tre mesi di distanza dall’ultima gara disputata irregolarmente dal Carboni. Quanto a quest’ultimo punto, la Commissione d’Appello è ben consapevole che in recente occasione (appello A.S. Civate, riunione 18 novembre 1999, Com. Uff. n. 11/C) è stata espressamente affermata dalla C.A.F. la natura perentoria del termine di quindici giorni (decorrente dalla disputa della gara interessata) dalla richiamata previsione - e ancor prima dall’art. 37, comma 3, del previgente C.G.S. - messo a disposizione degli organi direttivi delle Leghe, Comitati e Divisioni per il deferimento circa la posizione irregolare di calciatori, e che nella medesima sede è stato accuratamente evidenziato che la previsione di chiusura per cui il deferimento deve essere effettuato “comunque non oltre i sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce” trova applicazione solo quando il termine ordinario di 15 giorni vada a cadere oltre il settimo giorno ultimativo da essa richiamato, trattandosi di previsione chiaramente volta ad evitare che i provvedimenti disciplinari vengano adottati troppo oltre i tempi di chiusura dei suddetti campionati. Al tempo stesso occorre però rilevare, come è del resto nella logica delle cose, che l’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico della società (come nella specie) e del tesserato, a differenza quindi dalla punizione sportiva della perdita della singola gara, non è preclusa, fatti salvi i termini di prescrizione, dal vano decorso del termine perentorio previsto per il deferimento. In tal senso può legittimamente estendersi, anche mediante utilizzazione di strumento analogico, il meccanismo che consegue, per i reclami delle parti, all’applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 7 del predetto art. 42 Nuovo C.G.S., e dal quale può chiaramente evincersi l’esigenza di distinguere le finalità a cui tendono i reclami stessi (e, a questo punto può aggiungersi, dei deferimenti) ed i loro effetti finali. Non può, in definitiva, essere imposto ai predetti Organi direttivi un termine strettissimo per il deferimento quando al deferimento stesso può conseguire l’applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti di società o tesserati, e non la mera punizione sportiva della perdita della gara, che richiede, anche per il coinvolgimento diretto di altri soggetti, tempi strettissimi di decisione. Ciò posto, in parziale accoglimento del gravame in trattazione, la penalizzazione inflitta, calcolata dalla Commissione Disciplinare sulla base dei punti acquisiti nelle partite che hanno visto l’irregolare posizione del Carboni, va equitativamente ridotta, vista anche la non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dalla fattispecie. Il Collegio può, al riguardo, fare propri senza difficoltà i principi di recente espressi in occasione dell’appello dell’A.C. Guidonia Villanova (Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 5 aprile 2002), circa l’opportunità, in mancanza di prescrizioni imperative di riferimento, di modulare secondo valutazioni oggettive ma anche in base ad equità le sanzioni da infliggere, rifuggendo da meccanismi troppo rigidi di applicazione matematica delle sanzioni stesse (es. un punto di penalizzazione per ogni gara che ha visto schierato un calciatore in posizione irregolare), che possono comportare squilibri con altre tipologie ben più gravi di violazioni. Orbene, gli elementi dedotti a discolpa dell’appellante, ed in particolare - come accennato - un non particolarmente qualificato elemento soggettivo che emerge nell’atteggiamento della società, sono tali da indurre il Collegio a ritenere, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, tuttavia più equa la sanzione della penalizzazione di punti 11 nella classifica relativa al pertinente Campionato 2001/2002. Alla stregua delle considerazioni che precedono, e nei termini sopra indicati, la C.A.F. accoglie in parte il reclamo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Ghilarza Calcio di Ghilarza (Oristano), riduce la penalizzazione a n. 11 punti nella classifica del campionato in corso. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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