FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE AVVERSO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ – EX ART. 109 N.O.I.F. – DALL’A.C. VERGINE DEI PINI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 24.1.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE AVVERSO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ - EX ART. 109 N.O.I.F. - DALL’A.C. VERGINE DEI PINI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D del 24.1.2002) In data 3.8.2001, la società A.C. Vergine dei Pini ha proposto reclamo, alla Commissione Tesseramenti, avverso il provvedimento, trasmesso il 12.7.2001, con cui il Comitato Regionale Toscana ha concesso lo svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F. Al calciatore Montuori Michele, in assenza di opposizione da parte della società. La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 24.1.2002, ha accolto il reclamo dell’A.C. Vergine dei Pini ed ex art. 109 N.O.I.F. ha revocato il predetto svincolo e dichiarato valido il tesseramento del Montuori con la sua società d’origine. Con appello proposto davanti a questa Commissione d’Appello Federale il Montuori richiedeva l’annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti e il ripristino del tesseramento a favore della U.C. Via Nova Pieve e Nievole, sottoscritto nella stagione sportiva 2001/2002, in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza di non avere spedito, alla società la sua richiesta di svincolo inserita nella raccomandata, come fatto, invece nella raccomandata indirizzata al Comitato Regionale. Questa Commissione ritiene che il Montuori non ha provato, in alcun modo, l’inserimento nella suddetta lettera raccomandata inviata alla società della sua richiesta di svincolo d’autorità per inattività. Questa considerazione trova conferma logica nell’assenza nel testo della lettera, di un qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla predetta richiesta di svincolo. Oltre a ciò va osservato che mentre l’A.C. Vergine dei Pini ha nel corso della stagione puntualmente rispettato il disposto dell’art. 109 comma 4 N.O.I.F. (cfr. le lettere di “convocazione a praticare il gioco del calcio” e lettere di invito per la presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva del 12.1.2001 e 1.2.2001, con le relative lettere di contestazione del 25.1.2001 e 15.2.2001 inviate al calciatore, il Montuori non ha, nelle predette occasioni, ritenuto di fare valere in alcun modo i suoi diritti derivanti dalla predetta norma. Da ciò è lecito desumere, secondo una normale regola di esperienza, che se fosse stata ritualmente informata dal Montuori della sua richiesta di svincolo, l’A.C. Vergine dei Pini avrebbe avuto tutto l’interesse a esercitare il suo diritto di opposizione davanti al Comitato Regionale Toscana come, del resto, ha poi fatto, davanti alla Commissione Tesseramenti. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e disposto l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Montuori Michele ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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