FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 02/08/2002 n.1,2,3,4 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE C/2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) 2 – APPELLO DEL SIG. DE SIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI DUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) 3 – APPELLO DEL SIG. D’EBOLI COSIMO AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI TRE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) 4 – APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/ NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 02/08/2002 n.1,2,3,4 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE C/2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) 2 - APPELLO DEL SIG. DE SIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI DUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) 3 - APPELLO DEL SIG. D’EBOLI COSIMO AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI TRE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) 4 - APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/ NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002) In data 22 maggio 2002 la Nuova Nardò Calcio denunciava all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. pretesi comportamenti antiregolamentari di tesserati della società Cavese 1919, i quali avrebbero promesso al calciatore della Nuova Nardò Antonio Rogazzo, già tesserato per la Cavese fino a gennaio 2002, un premio in denaro ed un contratto triennale con la loro società, se avesse agevolato la vittoria di quest’ultima nella gara Cavese/Nuova Nardò, valevole per i play-out del Campionato di Serie C/2, in programma a Cava de’ Tirreni il 26 maggio 2002. Nella denuncia si precisava che il Rogazzo aveva riferito quanto accaduto al capitano della squadra Carmine Passalacqua, confermando poi alla presenza del Sig. Eugenio Dell’Abate, Direttore Generale della Nuova Nardò, di aver avuto offerte illecite da parte di tesserati della Cavese. Si riferiva altresì che il Passalacqua, la mattina del 22 maggio, aveva incontrato a Gallipoli, nei pressi della propria abitazione, il tesserato del Cavese Cocchino D’Eboli, indicato dal Rogazzo come responsabile del tentativo di illecito. L’Ufficio Indagini procedeva immediatamente agli accertamenti del caso, provvedendo, nello stesso pomeriggio del 22 maggio, all’audizione del Sig. Antonio Marletta, team manager della società denunciante. Successivamente venivano sentiti il Passalacqua ed il Rogazzo, i quali, essendo emerso contrasto tra le rispettive dichiarazioni, venivano anche posti a confronto. Nel corso delle indagini venivano sentiti inoltre il calciatore della Nuova Nardò Luigi Cichella, il Signor Cosimo D’Eboli, allenatore della Cavese, il Presidente della Cavese Antonio Della Monica ed il Signor Francesco De Sio, collaboratore della stessa società. Dai suddetti accertamenti emergevano le seguenti risultanze. Il Passalacqua dichiarava che martedì 21 maggio, nel corso del pranzo, il Rogazzo gli aveva confidato di aver ricevuto una telefonata sul suo cellulare da Cocchino D’Eboli, il quale gli aveva offerto 30 milioni di lire ed un contratto triennale con la S.S. Cavese, quale corrispettivo di un comportamento di favore nella gara di ritorno dei play-out del 26.5.2002. Il Rogazzo gli aveva anche mostrato il display del telefono cellulare, sul quale appariva il numero telefonico del chiamante e l’ora della chiamata, le 12,29 del 21.5.2002. Il Passalacqua riferiva inoltre di aver incontrato il D’Eboli in un bar di Gallipoli il giorno 22 maggio alle 9,00 del mattino, in compagnia di certo Caldarelli, osservatore della Nuovo Terzigno, e di aver avuto col D’Eboli una vivace discussione, nel corso della quale gli aveva contestato una condotta “losca” e comunque contraria ai principi di correttezza sportiva, minacciando altresì di denunziarlo unitamente al Caldarelli. Lo stesso giorno si era recato insieme al Rogazzo, al Cichella ed al Papadia, presso l’azienda vinicola del Dell’Abate, Direttore Generale della Nuova Nardò. In quella sede, alla presenza del Dell’Abate, il Rogazzo aveva dichiarato di confermare quanto precedentemente confidato al Passalacqua, con riferimento all’offerta di una somma di denaro ed alla proposta di contratto triennale. Il Rogazzo confermava di aver ricevuto la telefonata del D’Eboli e di aver confidato la circostanza al Passalacqua, mostrandogli il display del proprio cellulare. Ridimensionava tuttavia il contenuto della conversazione, dichiarando che il D’Eboli lo aveva chiamato prima dell’inizio dei “play-out” prospettandogli il ritorno a Cava (proposta sulla quale egli aveva tagliato corto, intuendone le finalità illecite), mentre quella del 21 maggio era stata una telefonata di cortesia, nel corso della quale il D’Eboli aveva chiesto notizie sulle sue condizioni di salute, senza formulare proposte illecite di qualsivoglia natura. Quanto all’offerta di trenta milioni di lire, il Rogazzo ammetteva di averla ricevuta, prima della gara di play-out, mentre si trovava a Cava de’ Tirreni per motivi personali, da parte di un tifoso della Cavese di nome Franco, da lui conosciuto solo di vista. Il Rogazzo dichiarava altresì di aver confermato al Direttore Generale della Nuova Nardò Dell’Abate di aver ricevuto un’offerta di trenta milioni e di un contratto triennale con la Cavese, precisando tuttavia di non aver fatto, in tale occasione, alcun riferimento al D’Eboli. In ordine all’episodio del 22 maggio a Gallipoli, confermava di aver assistito alla discussione avvenuta tra il Passalacqua ed il Caldarelli. In sede di confronto, il Passalacqua confermava quanto precedentemente dichiarato a proposito della telefonata del 21 maggio, precisando che il Rogazzo aveva riferito le proposte dei trenta milioni e del contratto triennale la sera di lunedì 20, in un ristorante di Gallipoli, alla presenza del Cichella e del Papadia. Rogazzo confermava a sua volta le precedenti dichiarazioni e precisava che la sera del lunedì, al ristorante, aveva fatto riferimento all’offerta ricevuta prima del play-out ed aggiungeva di aver fatto il nome di D’Eboli, senza tuttavia dettagliare le offerte ricevute. In ordine ai suoi rapporti col De Sio, affermava di non ricordare una telefonata intercorsa con lo stesso, aggiungendo comunque di aver solo scherzato con l’interlocutore e di non aver assolutamente parlato di play-out. In ogni caso il De Sio non era il Franco che gli aveva offerto trenta milioni per favorire il Cavese. Il Cichella dichiarava che la sera di lunedì 20, al ristorante “La Briciola” di Gallipoli, Rogazzo aveva confidato ai compagni di squadra che Cocchino D’Eboli gli aveva offerto telefonicamente trenta milioni e un contratto triennale con la Cavese in cambio di una prestazione favorevole alla Cavese nella gara di ritorno dei play-out, senza però precisare la data della telefonata. Aggiungeva di aver udito il Rogazzo confermare al Direttore Generale della Nuova Nardò quanto proposto telefonicamente dal D’Eboli, cioè tre anni di contratto e trenta milioni di lire. Infine, riferiva una confidenza fattagli spontaneamente dal Rogazzo, verso le ore 23,00 del mercoledì, quando la squadra si trovava in ritiro nell’albergo di Campagna. In tale occasione il Rogazzo gli aveva detto che la proposta contrattuale era stata avanzata dal D’Eboli, mentre l’offerta di trenta milioni era stata fatta da un certo Franco, un carrozziere suo amico e tifoso della Cavese che, nel corso di una telefonata, gli aveva detto di avere “carta bianca” da parte del Presidente Antonio Della Monica. Il De Sio confermava il rapporto di collaborazione con la S.S. Cavese e dichiarava di svolgere l’attività di carrozziere, tanto da essere conosciuto nell’ambiente come “Franco il carrozziere”. Negava di conoscere il nome di battesimo del calciatore Rogazzo ed escludeva di averlo incontrato prima dei play-out o di avergli telefonato; a maggior ragione, escludeva di avergli offerto somme di denaro per favorire la Cavese nel superamento dei play-out. Il Presidente Della Monica, per parte sua, negava di aver incaricato il D’Eboli o il De Sio di prendere contatti con calciatori del Nardò, precedentemente appartenuti alla Cavese, prima o dopo la disputa dei play-out. In base alle risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 3 luglio 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Cosimo D’Eboli, allenatore della S.S. Cavese, Francesco De Sio, collaboratore della predetta Società e la S.S. Cavese per rispondere: il D’Eboli della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. per avere, nei giorni precedenti la gara Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002, proposto al calciatore della società Nuova Nardò Rogazzo Antonio, un contratto triennale con la società Cavese, chiedendogli di favorire tale società nel corso della gara sopra indicata; il De Sio della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. per avere, nei giorni precedenti la gara Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002, offerto al calciatore della Nuova Nardò Rogazzo Antonio la somma di lire 30.000.000 chiedendogli di favorire la società Cavese nel corso della gara sopra indicata; la società Cavese di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati sopra indicati. Al procedimento veniva ammessa a partecipare, la Società Nuova Nardò, quale portatrice di un interesse indiretto, a norma dell’art. 37 comma 7 C.G.S.. Terminato il dibattimento, la Commissione Disciplinare, con decisione apparsa sul C.U. n. 263/C del 22.7.2002, deliberava di infliggere a D’Eboli Cosimo la squalifica per anni 3 e a De Sio Francesco l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per la durata di anni due. Disponeva per la Società S.S. Cavese 1919 l’esclusione dal Campionato di competenza (Serie C2). Contro la decisione hanno proposto ricorso la S.S. Cavese, il signor Francesco De Sio, il signor Cosimo D’Eboli e la Nuova Nardò Calcio. La Cavese 1919, De Sio e D’Eboli censurano la delibera impugnata, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, per aver erroneamente valutato le risultanze probatorie, in particolare le testimonianze e le dichiarazioni degli incolpati, raccolte in sede di accertamenti dell’Ufficio Indagini ed al dibattimento, e per aver travisato i fatti. In sostanza si afferma che i testi Passalacqua e Cichella, oltre ad essere caduti in diverse contraddizioni, avrebbero dovuto essere ritenuti inattendibili, in quanto portatori di un interesse antitetico rispetto a quello della Società deferita e dei suoi tesserati. Le dichiarazioni del Rogazzo, invece, sarebbero state frutto di “millanteria” intesa a dissolvere il clima di sospetto che regnava presso la società Nuova Nardò nei confronti del predetto calciatore, a causa della precedente militanza nella squadra della Cavese. Viene altresì riproposta la tesi, già sostenuta in primo grado e disattesa dalla Commissione Disciplinare, dell’esistenza di una macchinazione posta in essere da dirigenti e calciatori della Nuova Nardò nel tentativo di sovvertire il risultato del play-out, che nella gara di andata era stato favorevole alla Cavese. I ricorrenti, inoltre, addebitano alla delibera impugnata il mancato adeguamento ai principi giurisprudenziali fissati dalla C.A.F. in materia di illecito sportivo. La difesa del De Sio eccepisce altresì la inutilizzabilità delle deposizioni istruttorie rese dal Passalacqua per irritualità della loro assunzione da parte dei collaboratori dell’Ufficio Indagini. Rileva inoltre la contraddittorietà di motivazione in ordine a circostanze di fatto decisive rilevabili dagli atti del procedimento e la violazione delle norme del C.G.S. alla luce della giurisprudenza della C.A.F. in materia di illecito sportivo. In conclusione, i ricorrenti chiedono la riforma della delibera impugnata ed il proscioglimento da ogni addebito; la società Cavese, in via subordinata, lamenta l’eccessività della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il tentativo di “avvicinamento” non ha cagionato effetti e ne chiede la riduzione al minimo previsto. La società Nuova Nardò rileva che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare, essendo priva di incidenza sulla classifica della stagione 2001/2002, non sarebbe sufficientemente afflittiva e non porrebbe rimedio al pregiudizio subito dalla Nuova Nardò. Chiede pertanto che venga inflitta alla S.S. Cavese 1919 la revoca dal titolo di vincente dei play-out con assegnazione dello stesso alla Nuova Nardò Calcio o, in subordine, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato 2001/02 di Serie C2 girone C. Il Procuratore Federale chiede invece la conferma della delibera impugnata. La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti, ritiene che i gravami siano infondati. La Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha valutato con prudenza e rigore gli elementi istruttori disponibili, tra i quali vanno legittimamente annoverate le dichiarazioni rese del Passalacqua all’Ufficio Indagini, le cui modalità di acquisizione non contrastano con alcuna espressa disposizione del C.G.S., palesandosi pertanto infondata l’eccezione di nullità ed inutilizzabilità formulata in ordine alle predette dichiarazioni dalla difesa del De Sio. Dall’esame del quadro accusatorio, i primi Giudici hanno tratto la corretta conclusione che i fatti risultati pacifici in prima istanza integrano pienamente l’illecito contestato. Non si può non convenire con la Commissione Disciplinare che l’offerta di trenta milioni di lire e di un contratto triennale con la Cavese, riferita dal Rogazzo ai compagni di squadra la sera di lunedì 20 maggio durante la cena al ristorante e confermata al Direttore Generale Dell’Abate, configura atto diretto ad alterare il risultato di una gara. A nulla rileva che la finalità non sia stata in concreto perseguita per la mancata partecipazione del Rogazzo alla gara del 26.5.2002, essendo quella dell’art. 6 C.G.S. una ipotesi di illecito di pura condotta o a consumazione anticipata, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione (vedi ad esempo C.A.F. 22 luglio 1999, C.U. n. 3/C.U.S. Baracca). La partecipazione all’illecito del D’Eboli, il cui nome del resto era già stato fatto ai compagni di squadra dal Rogazzo (come dallo stesso dichiarato all’Ufficio Indagini) trova conferma nella telefonata effettuata dal predetto martedì 21 maggio sul cellulare del Rogazzo, da questi subito riferita al Passalacqua con esibizione dei dati del display, nonché nella presenza del D’Eboli a Gallipoli la mattina del 22 maggio. A tale ultimo episodio, per le significative circostanze di tempo e di luogo, per l’atteggiamento sfuggente del Caldarelli e dello stesso D’Eboli e per il contenuto dell’accesa discussione col Passalacqua, si deve attribuire il valore di indizio serio, preciso e concordante con le altre risultanze istruttorie. La presenza del D’Eboli in quel luogo e in quel momento, correlata con le rivelazioni fatte dal Rogazzo ai compagni di squadra nei giorni precedenti, non può non acquisire, anche sotto il profilo logico, il significato che le è stato attribuito dalla Commissione Disciplinare. Il coinvolgimento del De Sio discende dalla testimonianza del Cichella. Questi, riportando quanto confidatogli dal Rogazzo la sera del mercoledì nella stanza dell’albergo di Campagna a proposito dell’offerta di trenta milioni di lire, ha fatto preciso riferimento ad un tifoso di nome Franco, di professione carrozziere, circostanze che non poteva aver appreso a altri, essendo rimasta priva del benché minimo riscontro oggettivo la contraria affermazione dei difensori. Il contrasto tra le dichiarazioni dei due testi si spiega con la trasparente intenzione del Rogazzo di attenuare le conseguenze delle proprie accuse, nel tentativo di alleggerire la posizione del De Sio. In effetti il Rogazzo ha tradito il proprio imbarazzo sul punto, cambiando più volte versione e contraddicendosi in ordine alle modalità dell’offerta di denaro. L’attendibilità del Cichella, e a più forte ragione quella del Passalacqua, pesantemente messa in discussione dai difensori dei ricorrenti, è confermata non solo dalla concordanza delle loro dichiarazioni, come rilevato dai primi giudici, ma anche dal fatto che le circostanze dagli stessi riferite (natura ed entità delle proposte illecite, telefonata del martedì, coinvolgimento del D’Eboli e di altra persona di nome Franco) coincidono con quanto riferito dal Rogazzo all’Ufficio Indagini, fatta eccezione per i tempi e per l’identificazione del De Sio quale autore dell’offerta in denaro. Tali coincidenze sono incompatibili con l’ipotesi della macchinazione, non essendovi alcun motivo per dubitare della spontaneità delle dichiarazioni del Rogazzo. Questi non ha minimamente fatto cenno, né all’Ufficio Indagini né al dibattimento, a pressioni nei suoi confronti da parte dei compagni di squadra o comunque di tesserati della Nuova Nardò. L’interesse del Passalacqua a tenere sotto controllo i compagni per prevenire illecite interferenze esterne non è quindi sfociato, per quanto risulta dagli atti, nella precostituzione o addirittura creazione di accuse calunniose contro la società Cavese ed i suoi tesserati. Né può dirsi, alla luce degli atti, che la vicenda del furto dell’auto del Passalacqua, avvenuto mentre questa era nella disponibilità del Rogazzo, abbia rappresentato motivo di contrasto tra i due al punto da indurre il Passalacqua a costruire la macchinazione ipotizzata dai difensori. La visione del filmato televisivo del dibattimento di primo grado, effettuata da questa Commissione su istanza dei difensori, non ha evidenziato le pretese incertezze o contraddizioni del Passalacqua. Sono quindi da condividere, perché perfettamente in linea con i precedenti in materia citati dai ricorrenti, le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare in ordine alla completezza del quadro probatorio risultante dagli atti del procedimento. La decisione impugnata merita conferma anche in punto determinazione delle sanzioni. Per quanto riguarda D’Eboli e De Sio non vi è motivo di impugnazione sul punto, mentre l’entità della sanzione adottata nei confronti della S.S. Cavese 1919 appare adeguatamente afflittiva rispetto alla natura ed alla gravità dell’illecito sanzionato. Deve quindi essere respinta anche la domanda subordinata di riduzione della pena. In applicazione al disposto dell’art. 13 n. 1 lettera h) C.G.S., la sanzione di esclusione dal Campionato di competenza deve essere integrata con l’assegnazione ad un campionato inferiore, che questa Commissione ritiene di individuare in quello del Campionato Nazionale Dilettanti. Deve infine essere respinto il ricorso della Nuova Nardò Calcio, essendo evidente che la sanzione di esclusione della società Cavese dal campionato di Serie C/2 incide afflittivamente sul risultato di permanenza nel predetto Campionato, acquisito dalla Società deferita per effetto della vittoria nei play-out della stagione 2001/2002, che costituiscono una competizione a sé stante rispetto al campionato, la cui classifica rimane a posteriori intangibile. In ogni caso, non compete agli organi disciplinari, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, designare la Società avente diritto a sostituire la Cavese nel Campionato di Serie C/2. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno), dai Sigg.ri De Sio Francesco e D’Eboli Cosimo e dalla Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce), li respinge e ai sensi dell’art. 13, lett. h), C.G.S., ad integrazione della decisione della Commissione Disciplinare assegna la S.S. Cavese 1919 al Campionato Nazionale Dilettanti. Ordina incamerarsi le tasse versate.
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