FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LEGA NAZIONALE DILETTANTI SEGUITO VERTENZA CON L’ALLENATORE FAUSTINO JARBAS (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 18.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LEGA NAZIONALE DILETTANTI SEGUITO VERTENZA CON L’ALLENATORE FAUSTINO JARBAS (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 8 del 18.5.2002) Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8 - Riunione del 18 maggio 2002, accoglieva il ricorso proposto dall’allenatore professionista Sig. Faustino Jarbas, che reclamava il pagamento da parte della S.S. Nuova Avezzano Calcio, di L. 91.000.000 per gli emolumenti contrattuali maturati e non corrisposti, oltre L. 10.000.000 per indennità di fine contratto, nonché interessi, svalutazione e spese legali; faceva pertanto obbligo alla S.S. Nuova Avezzano Calcio di corrispondere al ricorrente Euro 52.162,10, come da contratto per la stagione sportiva 2000/2001, oltre Euro 955,00 per interessi e svalutazione monetaria. Avverso tale decisione ricorreva per revocazione avanti codesta Commissione d’Appello Federale la S.S. Nuova Avezzano, chiedendo la riforma del dispositivo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di poter tutelare la condotta tenuta, garantire il corretto rispetto della normativa federale e punire comportamenti difformi ai principi di lealtà e correttezza. Denunciava: 1) il comportamento doloso tenuto da Jarbas di fronte al Collegio Arbitrale; 2) l’errore di fatto a causa della falsa rappresentazione della realtà di fronte al Collegio Arbitrale; 3) l’errore di fatto essendo l’intero giudizio basato sul presupposto rivelatosi poi inesistente, di un legame di tesseramento tra il Jarbas e la S.S. Nuova Avezzano. Rileva preliminarmente la C.A.F. come il ricorso così come proposto sia inammissibile. La fattispecie in esame non è disciplinata dall’art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale (che prevede il rimedio straordinario della revocazione in determinati casi), e che riguarda esclusivamente le controversie con società di Serie A, B, C. La fattispecie in esame è invece regolata dall’Allegato all’Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. (di cui fa parte integrante) che all’art. 17 recita: “La risoluzione di controversie concernenti l’attuazione del presente contratto è deferita al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile”. Nelle Carte Federali non è poi rinvenibile altra previsione normativa che disciplini la situazione in esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Nuova Avezzano di Avezzano (L’Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it