FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERA/ALBA CAVESE LUCIANA DELL’11.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 91 del 13.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERA/ALBA CAVESE LUCIANA DELL’11.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 91 del 13.6.2002) La soc. Alba Cavese Luciana in merito alla gara Atletico Nocera/Alba Cavese Luciana dell’11.5.2002, eccepiva la regolarità della posizione dell’assistente dell’arbitro, Signor Pisacane Luigi, tesserato con l’A.S. Atletico Nocera, sia perché non indicati, nella distinta gara, i dati anagrafici, sia perché lo stesso non era nelle condizioni fisiche previste per svolgere l’attività di guardalinee. A fronte del rigetto del Giudice Sportivo (delibera del 6 giugno 2002 in C.U. n. 90), l’Alba Cavese Luciana adiva la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania che, con delibera di cui al C.U. n. 91 del 13 giugno 2002 rigettava il reclamo risultando il Pisacane regolarmente tesserato per la società Atletico Nocera, ed avendo il direttore di gara consentito la sua partecipazione data la conoscenza personale dello stesso. Quanto alle presunte invalidanti condizioni fisiche del Pisacane, giudicava il fatto nuovo rispetto all’originario reclamo e comunque riguardanti situazioni non di propria competenza. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’Alba Cavese Luciana sostenendo che il Pisacane Luigi, tesserato per la soc. Atletico Nocera, non era idoneo a svolgere la funzione di assistente all’arbitro, avendo riportato, quale giocatore della stessa squadra, un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di calcio per la durata di mesi tre ed aveva anche comportato inabilità al lavoro. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Risulta agli atti come in data 4.6.2002 sia pervenuta alla Commissione Disciplinare nota dell’arbitro della gara, Sig. Vitale Giuseppe, con la quale lo stesso dichiarava di aver riconosciuto il Sig. Pisacane Luigi come assistente di gara appartenente alla Società Atletico Nocera, con ciò scongiurando anche ogni pericolo di omonimia. E tale identificazione personale effettuata dall’arbitro non può essere inficiata dalla mancata trascrizione degli estremi del documento sulla distinta. Relativamente alla inabilità al lavoro quale prova delle invalidanti condizioni fisiche, non è competenza di questa Commissione valutarne la sussistenza e la durata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’Alba Cavese Luciana di Cava de’ Tirreni (Salerno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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