FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.S. CAROLEI AVVERO DECISIONI MERITO GARA NOCERA/RENDE CENTRO STORICO DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.S. CAROLEI AVVERO DECISIONI MERITO GARA NOCERA/RENDE CENTRO STORICO DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002) Va preliminarmente osservato che l’appello dell’A.S. Carolei è tardivo e, quindi, inammissibile. Il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria è stato, infatti, pubblicato in data 21.5.2002 e l’appello dell’A.S. Carolei è invece, stato effettuato il 20.6.2002, in violazione del termine ex art. 33 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Carolei di Carolei (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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