FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIACOMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 27.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIACOMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 27.6.2002) La società reclamante ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica assunta il 21 giugno 2002 (Com. Uff. n. 46 del 27 giugno 2002), nella parte in cui ha confermatola squalifica fino al 30 luglio 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fruzzetti Giacomo. Il capitano della Massese è stato ritenuto responsabile di fatti particolarmente incresciosi avvenuti ai danni del direttore di gara al termine dell’incontro Lunigiana 2000/Massese del 4 aprile 2002, valido per il Campionato Provinciale Allievi, e terminato con il punteggio di 7-0 per i padroni di casa (Lunigiana). In particolare, riporta il referto arbitrale, il menzionato calciatore, invece di mantenere anche in qualità di capitano un contegno esemplare, apostrofava l’arbitro in maniera ingiuriosa dalla tribuna, dopo di che con fare minaccioso tentava di raggiungere il direttore di gara scavalcando la recinzione e non riuscendoci lanciava con violenza un accendino che colpiva l’arbitro alla spalla, procurandogli un forte dolore e un ematoma. Ad avviso della società istante il referto arbitrale, pur avente fede privilegiata, lascerebbe adito a qualche dubbio circa lo svolgimento dei fatti, nella loro successione, per come in esso riportati. La reclamante conclude per la revisione della sanzione inflitta e, con gesto di clemenza, per la riduzione della medesima almeno nella stessa misura prevista dall’Organo di secondo grado per il calciatore Terenzi (fino al 10 gennaio 2003). Tanto premesso, il pur molto garbato gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene chiesta a questa Commissione d’Appello una deliberazione nel merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Massese 1919 di Massa Carrara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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